Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31788/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di sanzioni disciplinari irrogate a un dirigente pubblico, responsabile di una direzione territoriale del lavoro, tra cui una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi e più multe disciplinari. Il Tribunale aveva annullato varie sanzioni ritenendo maturata la decadenza dal potere disciplinare per tardiva conclusione del procedimento in relazione a diversi addebiti, nonché illegittime alcune sanzioni per difetto di gravità o per altre ragioni, mentre aveva confermato una sola multa per un episodio ritenuto provato. La Corte d'appello ha invece escluso la decadenza, ritenendo che il termine di 120 giorni ex art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 decorresse solo dalla prima acquisizione di una notizia di infrazione sufficientemente circostanziata da parte dell'ufficio competente, individuato nella Direzione generale per le politiche del personale - Ufficio procedimenti disciplinari, e non dal semplice arrivo di una segnalazione generica al Segretariato generale o da altre interlocuzioni preliminari. Ha inoltre ritenuto provati gli addebiti, attendibili i testimoni e legittime le sanzioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001 e del d.m. n. 78783/14, sostenendo che il dies a quo dovesse coincidere con la prima notizia di infrazione pervenuta al Segretariato generale quale ufficio sovraordinato e non all'UPD; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione di attendibilità dei testi, ritenuti di parte per avere sottoscritto una richiesta di trasferimento; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, con riguardo al rigetto dell'impugnazione della multa collegata alla gestione di un questionario ministeriale sul benessere organizzativo, assumendo che la condotta non avesse leso la privacy dei dipendenti e che tale profilo non fosse stato correttamente esaminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, ai fini della decadenza dal potere disciplinare, rileva la prima acquisizione di una notizia di infrazione idonea a consentire l'avvio corretto del procedimento; nel caso concreto, la struttura sovraordinata competente era la Direzione generale per le politiche del personale e non il Segretariato generale, con conseguente rispetto del termine di 120 giorni. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che la doglianza sulla testimonianza richiedeva un riesame del merito e non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre la censura sulla motivazione era infondata perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione esistente, comprensibile e anche per relationem, conforme ai requisiti minimi costituzionali. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001

    termine di 120 giorni dalla prima acquisizione della notizia dell'infrazione

    Il termine decadenziale decorre solo dalla prima notizia di infrazione sufficientemente circostanziata da consentire l'avvio corretto del procedimento disciplinare; una notizia generica non è idonea a far decorrere il termine.

  • d.m. n. 78783/14

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sul soggetto competente a ricevere la notizia disciplinare; la Corte non ne trae una diversa conclusione rispetto alla disciplina organizzativa ministeriale applicata.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dell'attendibilità dei testimoni, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta violazione di legge sul termine disciplinare.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazioni sul peso delle prove o sulla attendibilità dei testimoni.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La nullità ricorre solo in mancanza assoluta di motivazione o quando la motivazione sia incomprensibile per radicale contraddittorietà; è sufficiente anche una motivazione per relationem chiara e comprensibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte ravvisi una specifica violazione autonoma rispetto alla mera critica al merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di motivazione della decisione.

  • D.P.C.M. n. 121 del 2014, art. 3

    Attribuisce al Segretariato generale funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa e degli uffici del Ministero, non già la titolarità generale del potere disciplinare sugli uffici territoriali.

  • D.P.C.M. n. 121 del 2014, art. 4

    Attribuisce alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari le funzioni in materia di personale e l'organizzazione dell'UPD, sicché questa struttura è il referente competente per il procedimento disciplinare nel caso concreto.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine perentorio del procedimento disciplinare nel pubblico impiego, la "prima acquisizione della notizia dell'infrazione" rileva solo se la notizia è sufficientemente specifica da consentire la contestazione e l'avvio del procedimento; una segnalazione generica o meramente interlocutoria non fa decorrere il termine.
  • Per individuare il responsabile della struttura ai fini dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 occorre avere riguardo all'assetto organizzativo concretamente applicabile: la competenza non coincide automaticamente con l'organo di coordinamento generale, se le funzioni di gestione del personale e dell'UPD sono attribuite ad altra direzione generale.
  • Le valutazioni sulla capacità a testimoniare e sull'attendibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione sotto il profilo dell'art. 360, n. 5 c.p.c., salvo omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente individuato.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo quando la sentenza sia priva di motivazione, o presenti una motivazione meramente apparente o incomprensibile; è invece sufficiente una motivazione sintetica o per relationem, purché consenta di ricostruire l'iter logico della decisione.
  • La censura di legittimità non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito probatorio, specie quando il giudice di merito abbia già valutato gli elementi istruttori e spiegato le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.