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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31783/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Alcuni lavoratori, già dipendenti di un'azienda dolciaria sottoposta a confisca, hanno chiesto il pagamento di retribuzioni, tredicesima mensilità e ulteriori voci risarcitorie per il periodo in cui avrebbero continuato a prestare attività sotto l'amministrazione del demanio fino alla cessazione dell'attività produttiva. Dopo alterne decisioni di merito e un primo giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d'appello in sede di rinvio ha confermato le decisioni di primo grado ma ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi, comprese quelle del primo giudizio. I lavoratori hanno quindi ricorso per cassazione contro il capo sulle spese, deducendo: 1) violazione delle norme sulle spese processuali e sul giudicato, perché la Corte di rinvio avrebbe illegittimamente ridotto l'efficacia della condanna alle spese di primo grado già coperta da giudicato, pur avendo rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado; 2) violazione delle norme sulla soccombenza e sulla motivazione della compensazione, per avere la Corte disposto la compensazione nonostante l'asserita soccombenza del Ministero e con motivazione ritenuta apparente e priva di reali giusti motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e respinto il secondo. Ha ritenuto che il giudice di rinvio, avendo confermato la sentenza di primo grado e rigettato l'appello, non potesse statuire nuovamente sulle spese del primo grado in assenza di un espresso motivo di impugnazione sul punto, poiché sulle relative statuizioni si era formato il giudicato. Ha quindi cassato senza rinvio il capo della sentenza impugnata relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha rigettato affermando che la soccombenza va valutata in relazione all'esito globale della lite e che, nel caso concreto, la compensazione delle spese dei gradi di impugnazione era giustificata dalla complessità delle questioni trattate e dalla parziale soccombenza dei lavoratori rispetto alle domande originarie. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la parziale soccombenza dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione al regolamento delle spese, ma senza specifica interpretazione autonoma nel decisum

  • art. 433 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione al regolamento delle spese, ma senza specifica interpretazione autonoma nel decisum

  • art. 2099 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della domanda retributiva, ma non oggetto di interpretazione decisiva nel capo sulle spese

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza va valutata sull'esito globale del processo; la regola guida il regolamento delle spese ma non impedisce la compensazione nei limiti consentiti

  • art. 92 c.p.c.

    nella formulazione, applicabile ratione temporis, modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005

    la compensazione è ammessa in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi; il sindacato di legittimità verifica che non siano poste spese a carico della parte totalmente vittoriosa e che i motivi siano indicati o desumibili dalla sentenza

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente del provvedimento di compensazione delle spese

  • art. 2, comma 1, lett. a, l. n. 263 del 2005

    richiamato per individuare la formulazione temporale dell'art. 92 c.p.c. applicabile alla controversia

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio, quando la causa gli sia rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve regolare le spese in base all'esito globale della lite e non separatamente per ciascun grado; se conferma la decisione di primo grado e rigetta l'appello, non può rimettere in discussione le spese del primo grado in assenza di uno specifico motivo di gravame sul punto.
  • La compensazione delle spese processuali è legittima solo entro i limiti dell'art. 92 c.p.c.; il controllo di legittimità verifica che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa e che, fuori dall'ipotesi di soccombenza reciproca, i giusti motivi siano effettivamente indicati o comunque desumibili dalla motivazione complessiva della sentenza.
  • La soccombenza reciproca non va apprezzata fase per fase, ma con riferimento all'intera domanda originaria e all'esito finale della controversia; la parte che risulta vittoriosa in cassazione può comunque essere complessivamente soccombente nel giudizio e subire una compensazione delle spese.
  • Nel regolamento delle spese, una motivazione che faccia leva sulla complessità delle questioni trattate può integrare i giusti motivi di compensazione se il dato emerge dal complessivo tenore della decisione e non si riduce a formule apparenti o meramente di stile.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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