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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31835/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di un dipendente pubblico volta a ottenere le differenze retributive per il mancato riconoscimento, dal 3 gennaio 2005 al 31 dicembre 2009, della posizione economica C3 super, che egli assumeva dovuta in conseguenza di un precedente giudicato favorevole con cui era stato accertato il suo diritto all'inquadramento nella IX qualifica funzionale, poi C3, con decorrenza giuridica ed economica dal 31 dicembre 1990. Secondo il ricorrente, l'amministrazione aveva solo parzialmente eseguito quel giudicato, non riconoscendo la progressione economica C3 super. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, escludendo che il trattamento economico rivendicato spettasse automaticamente e ritenendo necessario, per conseguirlo, che il lavoratore avesse presentato domanda di partecipazione alla procedura entro il 30 giugno 2000, mediante scheda di partecipazione e valutazione del dirigente, e che si fosse collocato utilmente in graduatoria. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 434 c.p.c. e delle norme sulla notificazione telematica, censurando il rigetto dell'eccezione di tardività dell'appello del Ministero per avere la Corte territoriale qualificato la notifica della sentenza di primo grado come effettuata alla parte personalmente e non ai funzionari costituiti. Con il secondo motivo lamentava un vizio motivazionale sulla decisione di merito, sostenendo che l'amministrazione aveva impedito la partecipazione alla procedura e che tale omissione avrebbe dovuto rilevare ai fini del riconoscimento del trattamento economico richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto degli atti processuali rilevanti né aveva indicato con precisione dove fossero rinvenibili nei fascicoli. Ha escluso che tale carenza potesse essere sanata dal richiamo al potere della Corte di esaminare direttamente gli atti in caso di error in procedendo, osservando che resta pur sempre onere della parte individuare e descrivere il fatto processuale e depositare tempestivamente i documenti necessari. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché formulato come vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati, in quanto il controllo di legittimità oggi riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo e il rispetto del minimo costituzionale della motivazione; inoltre il motivo tendeva a ottenere una nuova valutazione del merito e non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, secondo cui il trattamento economico pubblico invocato presuppone il verificarsi di tutte le condizioni previste dalla contrattazione collettiva, non risultate sussistenti. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    Invocato per contestare la decisione sulla tardività dell'appello; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16

    Richiamato in tema di notificazioni via PEC; la Corte non entra nel merito della correttezza della notifica perché il motivo è inammissibile per carenze espositive.

  • L. 17 dicembre 2012, n. 22

    Norma di conversione richiamata insieme alla disciplina sulle notificazioni telematiche.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la trascrizione o quantomeno il riassunto degli atti rilevanti e l'indicazione della loro collocazione processuale; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La produzione dei documenti necessari a fondare l'ammissibilità o a dimostrare la violazione processuale deve avvenire nei termini di legge, non potendo essere supplita tardivamente.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione di documenti non può essere utilizzata per colmare la mancanza di specificità del ricorso; non sana il difetto originario del motivo.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria illustrativa non può essere usata per introdurre tardivamente documenti indispensabili a fondare l'ammissibilità del motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata; la decisione è stata resa in conformità alla proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplina il procedimento camerale successivo all'opposizione alla proposta accelerata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione, consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la rivalutazione del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Usato come parametro del solo controllo sulla esistenza del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato con condanna del ricorrente, essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di inammissibilità, al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    La Corte richiama la compatibilità con il diritto di accesso alla giustizia dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, purché non si traducano in eccessivo formalismo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo che denunci un error in procedendo resta soggetto al principio di autosufficienza: la Corte può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorrente ne indica con precisione il contenuto, la collocazione processuale e i passaggi decisivi da verificare.
  • La produzione documentale successiva non può sanare un motivo originariamente carente di specificità; i documenti necessari all'ammissibilità o alla dimostrazione della violazione processuale devono essere tempestivamente prodotti e adeguatamente richiamati nel ricorso.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito trasformare la censura motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito: il sindacato di legittimità si limita all'omesso esame di un fatto decisivo e al controllo sul minimo costituzionale della motivazione.
  • Quando il trattamento economico derivante dalla contrattazione collettiva è subordinato al verificarsi di condizioni specifiche, il diritto alla maggiore retribuzione non sorge automaticamente, ma solo se tutte le condizioni previste risultano effettivamente integrate.
  • In materia di ricorso accelerato, la decisione adottata in conformità alla proposta può comportare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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