Cassazione Civile, Ordinanza n. 20205/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra una ASL e una cooperativa sociale affidataria di servizi presso una RSA. Una lavoratrice, inquadrata come assistente tutelare IV livello e impiegata per anni presso la struttura, ha chiesto di essere considerata dipendente dell’ASL e di ottenere il risarcimento del danno assumendo di aver svolto in concreto mansioni da operatore socio-sanitario, superiori a quelle formalmente attribuite. Dopo un primo accoglimento in tribunale, un primo appello della ASL era stato cassato per difetto di contraddittorio nei confronti della cooperativa, litisconsorte necessario, con rinvio alla Corte d’appello. In sede di rinvio la Corte territoriale ha rigettato l’appello della ASL, ritenendo che l’appalto con la cooperativa non fosse genuino per mancanza di autonoma organizzazione dell’appaltatore e quindi per il carattere sostanzialmente illecito della somministrazione di manodopera. La ASL ha allora proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 29 e 20 d.lgs. 276/2003 e dell’art. 1655 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato il contratto come appalto "pesante" e avesse così tratto una conclusione sbagliata circa la natura non genuina del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, sotto la veste formale della violazione di legge, la censura mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha precisato che la Corte d’appello non aveva fondato la decisione su un errore di qualificazione tra appalto "leggero" e "pesante", ma aveva accertato in fatto l’assenza di autonoma organizzazione della cooperativa e quindi la mancanza dei requisiti di genuinità dell’appalto, anche nella variante c.d. leggera. La Corte ha inoltre escluso che la precedente cassazione per difetto di contraddittorio imponesse limiti al giudice di rinvio nella nuova valutazione del merito. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese in favore della lavoratrice, ha compensato le spese nei confronti della cooperativa e ha dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione formale di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003
Nel distinguere appalto genuino e somministrazione di lavoro rilevano il potere direttivo e organizzativo dell’appaltatore sui dipendenti e l’assunzione del rischio d’impresa.
art. 20 d.lgs. n. 276 del 2003
È richiamato come norma del sistema della somministrazione di lavoro, rispetto al quale si valuta la genuinità dell’appalto.
L’appalto richiede l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore e la gestione a suo rischio del compimento dell’opera o del servizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di esito sfavorevole del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare sotto l’apparente profilo della violazione di legge una doglianza che, in sostanza, chieda una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
- Ai fini della genuinità dell’appalto, anche nell’appalto c.d. leggero o labour intensive deve sussistere in capo all’appaltatore un’autonoma organizzazione dei mezzi e del lavoro, con assunzione del rischio d’impresa; l’uso di attrezzature del committente non è di per sé indice decisivo di illiceità se permane il quid pluris organizzativo dell’appaltatore.
- La distinzione tra appalto leggero e pesante incide soprattutto sul rilievo dell’uso di mezzi del committente, ma non elimina il requisito essenziale dell’organizzazione autonoma dell’appaltatore e del suo potere direttivo sui dipendenti.
- La cassazione di una sentenza per difetto di integrità del contraddittorio comporta la rinnovazione del giudizio di merito in sede di rinvio, senza vincolare il giudice del rinvio all’esito fattuale del precedente appello nullo.
Come è indicizzato
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