Cassazione Civile, Sentenza n. 11189/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna il calcolo degli interessi sul rimborso chiesto per l'anno d'imposta 2007, conseguente alla doppia imposizione derivante da rettifiche sugli accertamenti 2006. Le questioni principali sono: (i) il dies a quo da cui devono decorrere gli interessi sul rimborso (la società sosteneva che dovesse coincidere con la data di versamento delle imposte 2007 da rimborsare, 30/11/2007) e non con la data di definizione dell'accertamento 2006 o del pagamento integrale delle cartelle; (ii) il dies ad quem (la CTR aveva ritenuto valida una “lista” di ordinativi prodotta dall'Ufficio come prova dell'emissione degli ordinativi di pagamento). La ricorrente deduce violazione di norme tributarie e costituzionali in tema di decorrenza e natura degli interessi sui rimborsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il primo motivo: ha chiarito che l'art. 44 d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che gli interessi sul rimborso delle imposte decorrono dal secondo semestre successivo alla data del versamento (escluso il primo semestre) e fino alla data dell'ordinativo di pagamento; ha inoltre precisato la natura "compensativa" degli interessi (non presuppongono la mora dell'Amministrazione). Di conseguenza la CTR ha errato nel posticipare la decorrenza degli interessi oltre quanto previsto dall'art. 44 (sia fissandola al pagamento integrale di una rata del 2006 sia alla stipula dell'accordo del 18/09/2014). Quanto al dies ad quem, la Cassazione ha ritenuto ammissibile la censura sulla qualificazione della "lista degli ordinativi" prodotta dall'Ufficio, rimettendo al giudice d'appello l'accertamento in fatto sulla corrispondenza di quel documento all'ordinativo/mandato previsto dalla norma. Il ricorso è stato quindi in parte accolto e la sentenza impugnata cassata in parte con rinvio per i necessari accertamenti; il secondo motivo è assorbito.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
«Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 1,375 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.»
La Corte interpreta l'art. 44 nel senso che il dies a quo degli interessi è la data del versamento delle somme da rimborsare (con esclusione del primo semestre successivo); gli interessi maturano per semestri interi fino alla data dell'ordinativo di pagamento. Gli interessi hanno natura compensativa e non sono subordinati alla mora dell'Amministrazione.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato per il coordinamento con la disciplina dei rimborsi semestrali: insieme all'art. 44 disciplina la decorrenza e il calcolo degli interessi sui rimborsi tributari.
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ex art. 127)
Richiamato in tema di divieto di doppia imposizione: stabilisce che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, principio che legittima il rimborso quando si verifica la duplicazione dell'imposizione su medesimo presupposto.
art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 600
Analogamente richiamato per il principio che l'imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto; conferma il titolo giuridico del rimborso per doppia imposizione.
art. 20 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Citato per evidenziare l'asimmetria tra decorrenza degli interessi dovuti dall'amministrazione e quelli dovuti dal contribuente sulle maggiori imposte; l'art. 20 è norma relativa agli interessi sulle imposte a carico del contribuente.
art. 1, comma 139, legge 24 dicembre 2007, n. 244
Prevede che, se sono trascorsi almeno dieci anni dalla richiesta di rimborso, l'interesse sia computato giorno per giorno; è norma di natura integrativa/ricognitiva rispetto al regime semestrale.
art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma processuale invocata dalla ricorrente in relazione alle spese di lite; la questione è stata assorbita dalla decisione sul primo motivo.
Massime di principio
- Per i rimborsi d'imposta (compresi quelli originati da doppia imposizione), gli interessi spettanti al contribuente decorrono dal secondo semestre successivo alla data del versamento delle somme da rimborsare (il primo semestre è escluso) e si computano per semestri interi fino alla data dell'ordinativo/mandato di pagamento.
- Gli interessi sui rimborsi hanno natura compensativa (a reintegrare la perdita di godimento del denaro versato) e non richiedono la prova di una mora o colpa dell'Amministrazione per la loro maturazione.
- Il diritto al rimborso per duplice imposizione in genere sorge quando la pretesa dell'Amministrazione relativa al periodo d'imposta contestato diventa definitiva (per es. per giudicato o acquiescenza); tuttavia, una volta esercitato tempestivamente il diritto, la misura della decorrenza degli interessi resta regolata dall'art. 44.
- La data finale degli interessi (dies ad quem) è la data di emissione del mandato/ordinativo di pagamento: l'Amministrazione deve dimostrare inequivocabilmente l'esistenza e il contenuto dell'ordinativo; elenchi o "liste" interne possono non essere sufficienti senza riscontro formale.
- Nei contenziosi, se il giudice di merito posticipa la decorrenza degli interessi oltre quanto previsto dalla norma, è possibile ricorrere per cassazione per violazione di legge; in caso di incertezza documentale sul mandato di pagamento il giudice di rinvio deve effettuare i necessari accertamenti di fatto.
- Chi richiede il rimborso per doppia imposizione deve considerare i termini decadenziali: la giurisprudenza ammette la presentazione dell'istanza anche in relazione a eventi sopravvenuti che rendono definitiva la duplicazione (es. giudicato, acquiescenza), nei limiti delle norme sui termini.
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