Cassazione Civile, Sentenza n. 11158/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ruffa agisce per danni conseguenti alla rottura di una condotta fognaria che avrebbe allagato il suo terreno: dapprima danneggiamento delle reti per la raccolta delle olive, poi la morte di una mucca caduta in un fossato che sarebbe stato creato dalla fuoriuscita fognaria. Il Comune contestava la proprietà del bovino, il nesso causale tra lo sversamento fognario e la formazione del fossato e l'entità del danno per le reti (assenza di fattura, presente solo un preventivo dell'anno successivo). In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda; il Tribunale di Vibo Valentia, in appello proposto dal Comune, ha rigettato la domanda ritenendo non provati il nesso causale rispetto alla morte del bovino e l'ammontare del danno per le reti sulla base della prova fornita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Ruffa. Ha ritenuto che il Comune avesse effettivamente contestato il nesso causale (additando come causa alternativa le piogge torrenziali), che la motivazione del Tribunale (sulla tempistica della formazione del fossato rispetto alle piogge) fosse adeguata come inferenza logica basata sulle risultanze processuali e su massime di esperienza, e che la valutazione sulla insufficiente prova dell'ammontare del danno per le reti (preventivo riferito al 2010 non idoneo a provare una spesa sostenuta nel 2009) fosse una valutazione di merito non sindacabile in Cassazione. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite (1.600 euro oltre 200 euro spese generali) e conferma gli adempimenti previsti dall'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115/2002 come modificato dalla l. n.228/2012.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto del limite delle censure in appello e dell'ambito decisionale del giudice di merito: la Corte osserva che il Comune aveva effettivamente messo in discussione il nesso causale e quindi il Tribunale non ha deciso ultra petita.
Richiamato nella contestazione sul punto oggettivo della decisione: usato per discutere l'irrevocabilità relativa di alcuni accertamenti quando non impugnati; la Corte però ritiene che il nesso causale fosse stato invece contestato.
Riferito al principio della motivazione della decisione: la Corte ritiene adeguata la motivazione del Tribunale, che ha formulato una deduzione induttiva (presunzione logica) sulla base delle risultanze processuali e delle massime di esperienza.
Richiamato in relazione al libero convincimento del giudice sulla valutazione delle prove: la Corte conferma che la diversa valutazione delle prove testimonali operata dal giudice di merito non è sindacabile in Cassazione salvo difetto assoluto di motivazione o errore percettivo.
Rammentato quale norma sul sindacato di Cassazione sulle prove: la Corte ritiene inammissibile una mera rivalutazione delle risultanze probatorie già compiuta dal giudice di merito.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002 (come modificato dall'art.1 comma 17 l. n.228/2012)
Citato nella parte finale per attestare gli effetti economico-procedurali relativi al pagamento di somme dovute dal ricorrente in relazione alle spese e agli oneri di procedimento (conseguenze amministrative previste dalla normativa sul contributo unificato e sul rimborso spese).
Massime di principio
- Chi agisce in giudizio per danni deve provare il nesso di causalità tra evento dannoso e danno; la controparte può contestare e proporre cause alternative (es. eventi atmosferici), e il Tribunale può decidere sulla base di tale contrapposizione.
- La Corte d'appello può formulare inferenze logiche e presunzioni tratte dalle risultanze processuali e dalle massime di esperienza (per es. la tempistica di formazione di un danno), purché adeguatamente motivate; tali valutazioni non sono facilmente sindacabili in Cassazione.
- Per dimostrare l'ammontare del danno materiale è preferibile fornire documentazione diretta e temporalmente riferibile (fatture, scontrini, documenti d'acquisto dell'epoca). Preventivi o conferme relative a periodi successivi possono non essere ritenuti idonei a provare spese già sostenute in anni precedenti.
- In sede di Cassazione non è ammessa una semplice richiesta di rivalutazione delle prove: occorre dedurre vizi di motivazione, errori di diritto o errori percettivi rilevanti per ammettere il sindacato sulla decisione di merito.
- Per danni a animali è importante provare la proprietà del bene (registrazioni, certificati, documentazione veterinaria) e collegare temporalmente e causalmente l'evento dannoso alla condotta imputata al resistente (perizie, verbali ufficiali, foto con datazione, testimonianze coerenti).
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