Cassazione Civile, Sentenza n. 11188/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rimborso delle maggiori ritenute operate sui dividendi percepiti negli anni 2007-2010: le società italiane hanno operato una ritenuta del 15% in base all'art. 10, comma 2, lett. b) della Convenzione Italia-USA, mentre i fondi aperti italiani erano assoggettati, ratione temporis, a un'imposta sostitutiva del 12,5% (o 5% in casi particolari). Il ricorrente sosteneva che la maggior ritenuta subita dal fondo statunitense costituisse discriminazione vietata dall'art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali) e domandava il rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto alcuni motivi di ricorso, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 63 TFUE e affermando che la disposizione convenzionale (art. 10, par.2, lett. b) della Convenzione Italia-USA) deve essere interpretata alla luce del principio di buona fede (art.31 Convenzione di Vienna) e dei principi UE, in modo da evitare la discriminazione. La Corte ha stabilito che, per i dividendi distribuiti negli anni 2007-2010 da società italiane a fondi d'investimento mobiliare statunitensi, l'art. 10 deve intendersi nel senso che l'aliquota applicabile è quella pari al 12,5% (quella riservata ai fondi nazionali ratione temporis), e ha annullato/sospeso la decisione della CTR rinviando il giudizio al giudice di merito affinché provveda conformemente al principio di diritto indicato e decida sulle questioni residue.
Norme richiamate
Art. 63 TFUE
"1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi"
Rilevata applicabilità anche nei rapporti con paesi terzi: vieta trattamenti fiscali che siano idonei a dissuadere fondi esteri dall'investire in uno Stato membro; norma direttamente applicabile che impone al giudice nazionale di verificare la compatibilità delle norme nazionali o convenzionali con il principio.
Convenzione Italia-USA, art. 10, par. 2, lett. b)
"l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi 'non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo'"
La Corte ha ritenuto che la formula del limite massimo "non può eccedere" è compatibile con un'interpretazione che consenta aliquote inferiori onde evitare una violazione dell'art.63 TFUE; pertanto l'art. 10 deve essere interpretato (secondo art.31 Convenzione di Vienna e principi UE) in modo da permettere l'applicazione del 12,5% ai fondi USA nei periodi considerati.
DPR 29.9.1973 n.600, art.27, comma 3
ritenuta da operare a titolo di imposta sugli utili corrisposti ai soggetti non residenti... applicandosi l'aliquota del 27%
Norma nazionale generale sulle ritenute che regola la tassazione dei non residenti; la sua applicazione non esclude il controllo di compatibilità con il diritto UE e può essere disapplicata o resa coerente con il TFUE se risulti discriminatoria.
Canone di buona fede e art.31 Convenzione di Vienna
"canone di buona fede ex art. 31 del Trattato di Vienna"
Usato come criterio interpretativo per dare un'interpretazione adeguatrice alla disposizione convenzionale, allineandola ai principi del diritto UE senza stravolgerne il significato testuale.
Massime di principio
- I giudici nazionali devono verificare la compatibilità delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali con il diritto dell'Unione e, ove possibile, interpretare le disposizioni convenzionali in modo conforme al TFUE; se l'interpretazione conforme non è possibile, devono trarre le conseguenze giuridiche (anche disapplicazione).
- L'art.63 TFUE tutela contro misure fiscali idonee a dissuadere investimenti da o verso paesi terzi: un trattamento fiscale più gravoso per fondi esteri può costituire una restrizione vietata anche se previsto da una convenzione bilaterale.
- Una clausola convenzionale che fissa un limite massimo d'imposta (es. "non può eccedere il 15%") può essere interpretata in senso più favorevole (aliquota inferiore) se necessario per evitare discriminazioni vietate dal diritto UE, nel rispetto dei canoni interpretativi internazionali.
- In contestazioni su discriminazione fiscale, il giudice deve motivare chiaramente la comparazione tra i regimi e indicare gli elementi necessari per dimostrare che il trattamento è complessivamente più gravoso per il non residente; la parte che denuncia discriminazione deve fornire adeguata prova comparativa.
- Prima e durante il contenzioso è opportuno segnalare anche gli strumenti comunitari (es. segnalazioni alla Commissione) e valutare l'opportunità di sollevare questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE se sussistono dubbi interpretativi rilevanti.
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