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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11049/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 29468/2019, dedotto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, per presunto errore di fatto: l'Agenzia sostiene che la Corte aveva ritenuto non provata la notifica del ricorso per cassazione in quanto era mancata la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata utilizzata per la notifica, mentre l'Agenzia riteneva di aver prodotto copia conforme dell'avviso di ricevimento relativo alle notifiche al domiciliatario e alla parte personalmente.

La decisione

Il motivo di revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta non provasse la regolare notifica del ricorso per cassazione: molti documenti erano antecedenti alla data rilevante o non corrispondevano al numero di raccomandata indicato nella relata; non risultava prova della notifica al domiciliatario indicato nei giudizi di merito; una notifica risultò effettuata ad indirizzo diverso da quello di domiciliazione e con esito di irreperibilità, senza che la ricorrente avesse tempestivamente rinnovato la notificazione nei termini richiesti dalla giurisprudenza. Di conseguenza non era configurabile l'errore revocatorio decisivo richiesto per la revocazione e la domanda è respinta.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c. (n. 4)

    Disciplina della revocazione per errore di fatto; la richiesta deve dimostrare un errore decisivo nel provvedimento impugnato, cosa che non è stata ritenuta dal giudice in presenza di documentazione inconsistenti o non coincidenti

  • legge n. 890/1982, art. 7

    Regola i casi di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario: occorre inviare al destinatario una raccomandata semplice per informarlo dell'avvenuta notificazione, modalità semplificata ma garantita

  • art. 330 c.p.c.

    Stabilisce i luoghi nei quali effettuare le notifiche (residenza, domicilio, dimora); la notifica personale alla parte richiede, di regola, che si sia previamente tentata la notifica nei luoghi indicati dall'art. 330

  • art. 325 c.p.c.

    Riferimento temporale per i termini di rinnovazione della notificazione: la giurisprudenza impone che la rinnovazione sia eseguita senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, salvo eccezioni provate

  • Cass. Sez. Un., 10012/2021

    Giurisprudenza richiamata per confermare che la legge n. 890/1982 prevede una modalità semplificata di comunicazione quando l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario e che tale meccanismo presuppone un rapporto idoneo a far conoscere l'atto al destinatario

  • Cass. Sez. Un., 15794/2016

    Giurisprudenza richiamata sul dovere del notificante di riattivare tempestivamente la procedura notificatoria se la notifica non è andata a buon fine per cause non imputabili al notificante

Massime di principio

  • L'onere della prova della regolare notifica grava su chi invoca gli effetti processuali derivanti dalla notifica: è necessario produrre avvisi di ricevimento congruenti per data e numero di raccomandata.
  • La semplice produzione di documenti non coincidenti per numeri/data non è sufficiente: la prova deve essere specifica e riconducibile alla relata di notifica contestata.
  • Se l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario (es. portiere), va inviata al destinatario una raccomandata "semplice" ai sensi della legge n. 890/1982; la prova di tale adempimento deve essere documentata.
  • Prima di procedere alla notifica personale alla parte, occorre aver tentato le notifiche presso i luoghi previsti dall'art. 330 c.p.c. (domicilio, residenza, dimora) se indicati; il mancato rispetto di tale ordine può rendere la notifica invalida.
  • Se una notifica non riesce per irreperibilità o altro motivo non imputabile al notificante, chi ha notificato deve tempestivamente rinnovare la notifica nei termini richiesti dalla giurisprudenza (in genere senza superare la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.), a pena di perdita degli effetti desiderati.
  • Per un ricorso per revocazione basato su presunto errore di fatto è necessario dimostrare che l'errore è effettivamente esistente e decisivo per la decisione impugnata; prove generiche o inconferenti non soddisfano il requisito.

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