Cassazione Civile, Ordinanza n. 28285/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2009, IRES, IRAP e IVA, contestando l'oggettiva inesistenza di forniture di carburante documentate da fatture emesse da una società fornitrice. L'accertamento si fondava su una serie di indizi: consistente esposizione debitoria della contribuente verso la fornitrice, antieconomicità delle forniture, anomalie nelle procedure di rifornimento e mancanza, nella contabilità della società emittente, di documenti di consegna e di un mastrino riferito al cliente. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che gli elementi indiziari fossero stati confutati dalle allegazioni della contribuente e dalla documentazione proveniente dall'Agenzia delle Dogane, che mostrava consumi di carburante sostanzialmente coerenti con le fatture. In Cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 2697, 2727 e 2729 c.c., 4 d.P.R. 444/1997 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente svalutato gli indizi e mal applicato le regole sull'onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti, avendo attribuito valore decisivo a una verifica doganale che attestava solo la congruità dei consumi e non la provenienza dei carburanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere iniziale grava sull'Amministrazione, la quale deve fornire elementi idonei anche presuntivi a dimostrare che l'operazione fatturata non sia mai avvenuta; solo dopo tale dimostrazione l'onere si sposta sul contribuente. Ha inoltre osservato che la prova del contribuente non può limitarsi alla mera esibizione della fattura o alla regolarità formale della contabilità e dei pagamenti. Nel caso concreto, però, la CTR aveva correttamente valutato gli elementi presuntivi dell'Ufficio e la documentazione prodotta dal contribuente, ritenendo superata la pretesa fiscale. Le censure dell'Agenzia miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, specie in presenza di "doppia conforme". Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa della ripresa fiscale fondata su presunzioni e sull'accertamento induttivo nei casi di operazioni inesistenti.
Indicato come norma che consente la rettifica IVA sulla base di elementi probatori, anche presuntivi, circa l'inesistenza dell'operazione.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare l'inesistenza dell'operazione, poi l'onere si sposta sul contribuente.
Evocato quale fondamento della prova presuntiva, ammessa come prova piena se supportata da elementi gravi, precisi e concordanti.
Richiamato per affermare che le presunzioni semplici possono fondare la prova dell'inesistenza dell'operazione.
art. 4 d.P.R. 444/1997
Censurato nel ricorso come norma mal applicata in relazione alla documentazione dei rifornimenti di carburante.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito; la Corte ribadisce che tale valutazione è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per osservare che il vizio di motivazione non era deducibile nel caso di specie per la presenza di doppia conforme.
Citato in relazione alla trattazione camerale e alla proposta del relatore.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire elementi idonei, anche presuntivi, a dimostrare che l'operazione fatturata non è stata mai posta in essere.
- La prova presuntiva costituisce prova piena e può, da sola, sorreggere l'accertamento, purché il giudice di merito ne valuti la gravità, precisione e concordanza.
- Una volta assolto l'onere probatorio iniziale dall'Ufficio, il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; tale prova non può consistere nella sola esibizione della fattura o nella regolarità formale di contabilità e pagamenti.
- Le censure che investono la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione del materiale probatorio non integrano violazione di legge, ma attengono al merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di motivazione non è utilmente deducibile nei termini previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28250/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28251/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28252/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28253/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28254/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28255/2021 del 15/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →