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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35575/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originaria nasce dall'impugnazione, da parte di un consorzio in liquidazione, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale/automatizzato della dichiarazione dei redditi 2012 per l'anno d'imposta 2011. Con la cartella l'Ufficio recuperava: omesso versamento di acconti IRES e maggiore imposta per disconoscimento di crediti d'imposta riferiti ad annualità precedenti, crediti che non risultavano da dichiarazioni presentate né dalla dichiarazione relativa al 2011. I giudici di merito avevano accolto solo in parte il ricorso del contribuente, ritenendo che il recupero del credito disconosciuto non potesse avvenire tramite procedura automatizzata, ma richiedesse avviso di accertamento; tale decisione era stata confermata in appello. Nelle more, il contribuente presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ma l'Agenzia la respingeva sostenendo che la controversia non fosse definibile perché avente ad oggetto una cartella di pagamento, dunque un atto di mera riscossione e non un atto impositivo. L'Agenzia ricorreva per cassazione contro la sentenza di merito deducendo violazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973; il contribuente ricorreva avverso il diniego di condono deducendo violazione degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018. La Corte ha esaminato con priorità il ricorso contro il diniego, ritenendolo fondato: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui anche l'impugnazione di una cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è definibile se la cartella costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente e quindi è impugnabile anche nel merito. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio, assorbendo il ricorso dell'Agenzia.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del consorzio contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha ritenuto assorbito il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di merito. Le spese sono state compensate. La decisione di merito dei giudici tributari, che aveva confermato la necessità dell'avviso di accertamento per il recupero del credito disconosciuto tramite procedura automatizzata, non è stata esaminata nel merito perché superata dall'accoglimento del ricorso sul condono.

Norme richiamate

  • art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    La cartella emessa all'esito del controllo automatizzato, quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, è impugnabile anche per motivi attinenti al merito della pretesa e può rientrare nella definizione agevolata della lite.

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata si applica anche alle controversie relative a cartelle di pagamento emesse come primo e unico atto di contestazione della pretesa fiscale, non essendo limitata ai soli atti formalmente qualificati come avvisi di accertamento.

  • art. 7 del d.l. n. 119 del 2018

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'applicabilità della definizione agevolata alla lite tributaria in oggetto.

  • art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992

    La cartella di pagamento, se primo e unico atto di comunicazione della pretesa, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche nel merito, e dunque la relativa controversia è suscettibile di definizione agevolata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge.

  • d.l. n. 118 del 2018

    Menzi0nato nel testo come riferimento alla domanda di definizione agevolata, ma il criterio applicato dalla Corte è quello dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

  • d.P.R. n. 600 del 1973

    È il testo normativo richiamato nel ricorso principale per censurare l'uso della procedura automatizzata, in relazione al controllo formale/automatizzato della dichiarazione.

Massime di principio

  • In materia di definizione agevolata delle liti tributarie, il criterio decisivo non è la mera qualificazione formale dell'atto impugnato come cartella o ruolo, ma la natura sostanziale della pretesa e il fatto che la cartella costituisca il primo e unico atto con cui il debito tributario viene comunicato al contribuente.
  • La cartella emessa all'esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 può essere oggetto di definizione agevolata quando il contribuente la impugni anche nel merito, perché in tal caso il giudizio riguarda una pretesa fiscale qualificata e non un mero atto esecutivo di riscossione.
  • Quando una questione preliminare sull'ammissibilità della definizione agevolata è idonea a definire integralmente la controversia, il relativo esame assorbe i motivi del ricorso principale sulla legittimità della pretesa tributaria.
  • Laddove il contribuente ottenga l'accoglimento del ricorso avverso il diniego di condono e sia dichiarata l'estinzione del giudizio, resta precluso l'esame dei motivi di merito contro la sentenza tributaria impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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