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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22531/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, fondato su operazioni bancarie ritenute non giustificate e recante maggiori imposte IRPEF e IVA, oltre interessi e sanzioni. Il ricorso introduttivo era stato presentato secondo la procedura di reclamo-mediazione tributaria ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'inammissibilità dichiarata in primo grado perché la costituzione in giudizio era avvenuta oltre il termine ritenuto applicabile, escludendo la sospensione feriale nel periodo utile per il perfezionamento della mediazione. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 17-bis, comma 9, d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 1 l. n. 742/1969, sostenendo che la sospensione feriale dovesse applicarsi anche al termine di novanta giorni previsto per la mediazione. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 17-bis, comma 9, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 1, comma 611, l. n. 147/2013, assumendo che la modifica introdotta dalla legge di stabilità 2014 avesse natura interpretativa e fosse quindi retroattiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che la sospensione dei termini nel periodo feriale al termine di novanta giorni per la conclusione della procedura di reclamo-mediazione si applica solo per effetto della modifica introdotta dall'art. 1, comma 611, l. n. 147/2013, la quale però opera espressamente solo per gli atti notificati dal 1 gennaio 2014. Poiché l'avviso di accertamento era stato notificato prima di tale data, la sospensione feriale non era applicabile. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la sospensione feriale è funzionale alla difesa tecnica in giudizio e non può essere estesa a termini relativi ad atti di un procedimento amministrativo, salvo espressa previsione normativa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine di novanta giorni per la conclusione della procedura di reclamo-mediazione, per gli atti notificati prima della modifica del 2013, non è soggetto alla sospensione feriale; la sospensione opera solo nei limiti e per il periodo di efficacia espressamente stabiliti dal legislatore sopravvenuto.

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma non applicato in senso decisivo dalla Corte.

  • art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742

    La sospensione dei termini nel periodo feriale non è estensibile a termini che non abbiano natura processuale e che concernano atti di un procedimento amministrativo, salvo diversa previsione normativa.

  • art. 1, comma 611, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    La modifica che prevede l'applicazione delle disposizioni sui termini processuali al computo del termine di novanta giorni si applica solo agli atti notificati a decorrere dall'1 gennaio 2014; non ha valenza retroattiva/interpretativa per gli atti anteriori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La sospensione feriale dei termini non si applica automaticamente a tutti i termini del processo tributario: essa opera nei limiti in cui il termine abbia natura processuale e sia funzionale all'esercizio della difesa in giudizio.
  • Quando una legge sopravvenuta estende espressamente ai fini del computo di un termine le disposizioni sui termini processuali, la disciplina si applica solo secondo la decorrenza fissata dal legislatore; non può essere retrodatata sulla base di una pretesa natura interpretativa della norma.
  • Il termine di novanta giorni previsto per la procedura di reclamo-mediazione tributaria, se riferito ad atti notificati prima dell'entrata in vigore della modifica del 2013, va computato senza sospensione feriale.
  • I termini relativi a un procedimento amministrativo non possono essere assimilati, in mancanza di espresso richiamo normativo, ai termini processuali ai fini della sospensione feriale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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