Cassazione Civile, Ordinanza n. 37220/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Un soggetto ha impugnato davanti al giudice civile vari estratti di ruolo e le sottostanti cartelle relative a crediti previdenziali vantati da una cassa professionale. In appello era stato confermato, per una prima cartella, lo sgravio sopravvenuto con cessazione della materia del contendere; per altre due cartelle l’opposizione era stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, in assenza di iniziative esecutive; per le restanti cartelle la Corte d’appello aveva escluso che la mancata notifica ne invalidasse l’esistenza e aveva reputato idonee le copie prodotte dall’agente della riscossione a provare la notifica, sia per le cartelle notificate a mezzo messo, sia per quelle notificate via PEC. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2702 c.c. e 214, 215, 216 c.p.c., sostenendo che il tempestivo disconoscimento delle fotocopie dei referti di notifica avrebbe imposto alla controparte di chiedere verificazione; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia sul disconoscimento e sul mancato avvio del procedimento di verificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che le censure non colpivano le rationes decidendi autonome poste a base della decisione d’appello per le prime tre cartelle: cessazione della materia del contendere per una, e difetto di interesse ad agire per le altre due. Ha poi osservato che, per le ulteriori cartelle, il ricorso non impugnava specificamente l’ulteriore ratio secondo cui la mancata notificazione non determina invalidità del titolo e, comunque, la contestazione della conformità delle copie agli originali non impone un formale giudizio di verificazione, potendo il giudice valutare la prova documentale secondo prudente apprezzamento. Quanto alle cartelle notificate a mezzo posta, ha inoltre ribadito che il disconoscimento non è mezzo idoneo a contestare la riferibilità della firma sulla cartolina di ritorno, questione che richiederebbe, nei limiti indicati dalla giurisprudenza, la querela di falso; quanto alle notifiche via PEC, ha ritenuto ininfluenti le contestazioni sulla firma e sulla conformità, essendo la copia ritenuta idonea dalla Corte territoriale e non essendo necessaria la firma digitale per quegli atti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità in favore di entrambe le controparti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per il tema dell’autenticità della scrittura privata e del valore probatorio del documento sottoscritto; la Corte ha escluso che il disconoscimento prospettato dal ricorrente imponesse la verificazione nei termini invocati.
Usati dal ricorrente per sostenere l’obbligo di verificazione dopo il disconoscimento; la Corte ha precisato che il disconoscimento delle copie non comporta automaticamente l’attivazione del procedimento di verificazione e che il giudice può valutare la prova secondo prudente apprezzamento.
Invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta non utile perché non colpiva le rationes decidendi autonome della sentenza d’appello.
Richiamato per il valore probatorio delle riproduzioni meccaniche; la Corte ha affermato che il disconoscimento impedisce la prova diretta, ma non esclude la valutazione giudiziale della copia.
Richiamato per le copie fotografiche o fotostatiche di documenti; la Corte ha ribadito che il disconoscimento non impone ex se il procedimento di verificazione e consente al giudice di apprezzarne l’attendibilità.
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato in relazione alla notifica della cartella di pagamento, anche mediante invio diretto da parte del concessionario; la Corte ha ribadito che, in tale ipotesi, si applicano le regole del servizio postale ordinario e che le contestazioni sulla firma del destinatario richiedono la querela di falso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza d’appello si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte specificamente; l’omessa impugnazione di anche una sola di esse determina l’inammissibilità del ricorso nella parte corrispondente.
- Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale non comporta automaticamente l’instaurazione del procedimento di verificazione ex artt. 216 ss. c.p.c.: il giudice può comunque valutare la documentazione prodotta secondo prudente apprezzamento e ritenerla idonea alla prova.
- La contestazione della firma apposta sulla cartolina di ritorno di una notifica eseguita con raccomandata ordinaria non è deducibile con il semplice disconoscimento, ma richiede gli strumenti processuali propri per contestare l’autenticità della sottoscrizione nei casi previsti.
- Per gli atti impositivi notificati via PEC, la critica alla mancata firma digitale o alla mancanza di attestazione di conformità è irrilevante se il giudice di merito ha già ritenuto la copia idonea a provare la notifica e tale ratio non viene specificamente censurata.
- L’assenza di notifica, di per sé, non integra automaticamente un vizio di inesistenza o nullità del titolo esattoriale quando la contestazione non aggredisce la specifica ratio della decisione impugnata e quando il giudice ha escluso l’interesse ad agire o ha ritenuto insussistenti le condizioni per l’opposizione proposta.
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