Cassazione Civile, Ordinanza n. 21125/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Un contribuente, già ex socio e legale rappresentante di una società, aveva impugnato un avviso di accertamento TARI relativo all’anno d’imposta 2017. Dopo un primo grado favorevole al contribuente, l’ente locale aveva ottenuto la riforma in appello. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi, entrambi formalmente formulati come violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 70 del D.Lgs. n. 507/1993, dell’art. 1, comma 649, L. n. 147/2013 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Prima della decisione, il ricorrente ha però depositato una nota dichiarando che le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo anche per l’anno d’imposta oggetto del giudizio e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’accordo allegato prevedeva l’impegno all’estinzione dei giudizi pendenti e il pagamento della TARI dovuta per varie annualità, indicando espressamente la rettifica dell’avviso per l’anno 2017 con riconoscimento della debenza della TARI su una determinata superficie tassabile, al netto delle superfici esentate.
La decisione
La Corte ha letto l’istanza del 26 novembre 2024 e l’accordo allegato come manifestazione chiara e univoca della cessazione della materia del contendere tra contribuente ed ente locale. Ha quindi ritenuto che tale sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si traducesse nell’inammissibilità del ricorso per cassazione. Non ha disposto sulle spese, poiché il Comune non si era costituito. Ha inoltre richiamato, in via incidentale, il principio per cui l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale da interpretare restrittivamente; tale richiamo non è stato però decisivo ai fini del dispositivo, che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
Richiamato dai motivi di ricorso come norma sulla base della quale il contribuente denunciava violazione di legge in relazione alla TARI.
Richiamato dai motivi di ricorso come norma asseritamente violata nella controversia sulla tassa rifiuti.
art. 1, comma 649, L. n. 147/2013
Richiamato dai motivi di ricorso come disposizione invocata dal contribuente per contestare l’accertamento TARI.
Richiamato come norma sull’onere della prova, dedotta dal ricorrente quale parametro della censura di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato incidentalmente per escluderne l’applicazione nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione; la norma è stata letta come misura eccezionale e sanzionatoria, di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale disposizione che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere, quando sopravviene prima della decisione di legittimità, è idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia e si riflette nell’inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Se dalle allegazioni delle parti emerge in modo chiaro e univoco che la controversia è stata definita con accordo conciliativo, il giudice di legittimità può prendere atto della cessazione della materia del contendere senza affrontare il merito dei motivi di ricorso.
- La mancata costituzione dell’intimato consente di non provvedere sulle spese di lite.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è norma eccezionale e di stretta interpretazione, non applicabile in via analogica oltre i casi tipici previsti dalla legge.
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