Cassazione Civile, Ordinanza n. 31747/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa agli anni d'imposta 2009 e 2011, l'Amministrazione finanziaria notificò all'associazione sportiva dilettantistica due avvisi di accertamento per la rettifica della base imponibile, fondati sul rilievo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Tali avvisi seguirono a precedenti atti impositivi che avevano contestato la decadenza dal regime agevolato ex l. n. 398/1991 per violazione dell'obbligo di tracciabilità previsto dall'art. 25, comma 5, l. n. 133/1999; il relativo giudizio si era estinto dopo l'abrogazione della disciplina. I contribuenti impugnarono gli avvisi e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, proposero ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione di norme tributarie, sostenendo che gli atti impugnati fossero in realtà nuovi avvisi integrativi o sostitutivi, emessi oltre i termini e senza nuovi elementi conoscitivi, e che non si potesse parlare di legittima autotutela perché la revoca dei precedenti atti derivava da jus superveniens favorevole; il secondo deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia, o omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la CTR non avesse considerato le specifiche contestazioni mosse nel merito alla tesi dell'Ufficio sulle operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, in materia tributaria, l'autotutela ha carattere generale e può essere esercitata fino alla scadenza del termine di decadenza per l'accertamento e finché non si sia formato giudicato, consentendo all'Amministrazione di annullare l'atto viziato e sostituirlo con un nuovo atto anche fondato su una diversa qualificazione giuridica delle stesse circostanze già poste a base della pretesa. Nel caso concreto, la sopravvenuta abrogazione della norma richiamata nei primi avvisi rendeva necessaria la loro rimozione e la riedizione del potere impositivo con diverso supporto argomentativo, senza che ciò integrasse un nuovo fatto o un atto illegittimo per tardività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non autosufficiente, non essendo stati indicati o trascritti i passaggi dell'atto di appello contenenti le censure asseritamente non esaminate. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
In caso di notificazione di nuovi avvisi, l'Ufficio deve rispettare i termini di decadenza e indicare gli elementi di conoscenza posti a base della nuova pretesa; la Corte ritiene però che nel caso concreto non si trattasse di nuovi avvisi integrativi in senso tecnico, ma di sostituzione in autotutela del precedente atto.
La disciplina dei nuovi avvisi incontra i termini decadenziali e gli oneri motivazionali previsti dalla norma; la Corte esclude la sua violazione perché l'atto era legittimamente emesso in autotutela sostitutiva.
art. 2-quater d.l. n. 564/1994
È richiamato come base normativa dell'autotutela tributaria, che la Corte qualifica come potere generale dell'Amministrazione esercitabile entro il termine di decadenza e fino al giudicato.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle norme invocate contro la legittimità degli atti; la Corte non ne ravvisa la violazione alla luce della legittimità dell'esercizio dell'autotutela tributaria.
art. 2 d.m. n. 37/1997
La CTR aveva ritenuto che l'elencazione delle ragioni di autotutela non fosse tassativa; la Corte conferma la legittimità dell'annullamento sostitutivo anche al di fuori delle ipotesi specifiche indicate.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 25, comma 5, l. n. 133/1999
Norma antecedentemente posta a base dei primi avvisi; la sua abrogazione ha determinato il venir meno del relativo fondamento e reso necessario l'annullamento dei precedenti atti.
Regime fiscale agevolato di cui era stata contestata la decadenza alla associazione, poi incisa dagli avvisi successivi.
Massime di principio
- Il potere di autotutela tributaria ha carattere generale e può essere esercitato dall'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza del termine di decadenza per l'accertamento e finché non si sia formato giudicato sull'atto.
- L'autotutela tributaria non è uno strumento di tutela del contribuente, ma un potere-dovere dell'Amministrazione volto alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; il sindacato del giudice riguarda l'esistenza di un rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto, non la fondatezza nel merito della pretesa.
- L'Amministrazione può annullare un atto impositivo viziato, sia per ragioni formali sia sostanziali, e sostituirlo con un nuovo atto anche contenente una maggiore pretesa, purché restino fermi i limiti temporali dell'accertamento e l'assenza di giudicato.
- Quando un nuovo atto impositivo si fonda sulle medesime circostanze già contestate ma le qualifica diversamente in diritto a seguito di sopravvenienze normative, non si è necessariamente in presenza di un nuovo fatto, bensì di una legittima riedizione del potere in autotutela.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia o di omesso esame di questioni dedotte in appello è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente e non trascrive i passaggi dell'atto di appello dai quali risulterebbero le censure asseritamente non esaminate.
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