Cassazione Civile, Ordinanza n. 20351/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia trae origine da una lettera inviata da un vice direttore di un istituto di credito al curatore fallimentare di una società, nella quale questi veniva accusato di aver omesso doveri del proprio ufficio per non aver provveduto su una proposta transattiva depositata dalla banca. Nel processo penale la persona offesa si era costituita parte civile e aveva ottenuto in primo grado una condanna generica al risarcimento dei danni; in appello l'imputato era stato assolto e, a seguito del ricorso della parte civile, la Cassazione penale aveva rinviato al giudice civile competente per valore ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p. Riassunto il giudizio dagli eredi della parte civile, la Corte d'appello aveva riconosciuto la natura diffamatoria, e persino calunniosa, della lettera, ma aveva negato il risarcimento per mancanza di prova sia dei danni patrimoniali sia di quelli non patrimoniali, rilevando che il professionista aveva continuato a svolgere l'attività di curatore fallimentare e aveva ricevuto nuovi incarichi, sicché non risultava compromessa la sua reputazione professionale. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione e omesso esame della domanda di condanna generica, sostenendo che nel giudizio di rinvio fosse stata proposta solo la domanda sull'an debeatur e che il giudice avesse deciso su una domanda piena mai formulata; 2) omesso esame della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'onore, del decoro e del danno morale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'inoltro della lettera anche al Procuratore della Repubblica, che avrebbe aggravato il discredito; 4) inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dai convenuti nel giudizio di rinvio; 5) omessa rimessione in termini per consentire controdeduzioni e nuove produzioni documentali, invocando un preteso prospective overruling.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel caso concreto, non era stata proposta una sola domanda generica di an debeatur, ma erano state formulate contestualmente sia la richiesta di condanna specifica sia quella di liquidazione in separata sede; il giudice di rinvio poteva quindi pronunciarsi sulla domanda specifica, con effetti assorbenti rispetto a quella generica. Ha precisato che tra domanda generica e domanda di quantum vi è un rapporto di pregiudizialità logica, non di alternatività assoluta. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché la Corte territoriale aveva escluso non la sussistenza dell'illecito, già accertato, ma l'esistenza di conseguenze dannose risarcibili, ponendo a carico degli attori l'onere di provarle. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e, comunque, infondato per difetto di decisività del fatto omesso. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi: il rigetto dipendeva dall'assenza di prova del danno, mentre la valutazione sull'ammissibilità e rilevanza dei documenti prodotti dai convenuti era stata svolta solo ad abundantiam. È stata inoltre respinta la domanda dei controricorrenti di condanna per responsabilità processuale aggravata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le parti resistenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La Corte ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il giudice di rinvio si è pronunciato nei limiti delle domande effettivamente proposte, e la decisione sulla domanda specifica ha assorbito logicamente quella generica.
È richiamato per affermare che l'accertamento del danno e la disponibilità delle prove spettano alle parti; il giudice non può sostituirsi ad esse nella definizione dell'oggetto probatorio.
La condanna provvisionale presuppone l'accertamento almeno parziale del danno risarcibile e può essere pronunciata anche se non è stata chiesta la quantificazione del danno.
Il giudizio civile di rinvio ai soli effetti civili comporta una piena translatio del giudizio sulla domanda, con applicazione delle regole processuali e probatorie del processo civile.
Nel giudizio civile di rinvio la parte civile assume la posizione di attore-danneggiato e deve provare l'esistenza e l'entità del danno risarcibile.
Non si applica alla pregiudizialità logica tra domanda di an debeatur e domanda di quantum debeatur.
È stata invocata dai controricorrenti per responsabilità processuale aggravata, ma la domanda è stata respinta.
Richiamato in relazione alla richiesta di rimessione in termini, respinta perché priva di fondamento rispetto alla ratio decidendi.
La Corte ha esaminato le censure di nullità della sentenza e di omesso esame di fatti decisivi, ritenendole per lo più infondate o inammissibili.
artt. 185, 2043, 2056 e 2059 c.c.
Sono le norme richiamate dai ricorrenti a fondamento della domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali da fatto illecito.
Sono richiamati dai ricorrenti per affermare la responsabilità solidale del dipendente e della banca.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di rinvio conseguente a cassazione della decisione penale ai soli effetti civili, la parte civile assume la posizione sostanziale di attore-danneggiato e deve provare sia l'esistenza sia l'entità del danno risarcibile.
- Se l'attore propone contestualmente la domanda di condanna generica e quella di condanna specifica, il giudice può pronunciarsi sulla domanda specifica; la decisione sul quantum implica logicamente anche quella sull'an, senza violare l'art. 112 c.p.c.
- La domanda di condanna generica e quella di liquidazione del danno non sono in rapporto di alternativa piena, ma di pregiudizialità logica: l'accertamento del diritto al risarcimento precede quello sulla quantificazione.
- La domanda generica sull'an debeatur richiede solo la probabilità dell'esistenza del danno; tuttavia, quando il giudice rigetta la pretesa risarcitoria per difetto di prova del danno risarcibile, non vi è omessa pronuncia ma una statuizione di merito sulla mancanza del pregiudizio.
- L'omesso esame di un fatto è censurabile solo se il fatto è davvero decisivo; non lo è quando, anche se considerato, non avrebbe inciso sull'esito del giudizio perché la decisione si fonda sull'assenza di prova del danno.
- Le censure relative a produzione documentale, rimessione in termini o prospective overruling sono irrilevanti quando la ratio decidendi sia fondata sull'inadempimento dell'onere probatorio da parte dell'attore e le questioni probatorie siano esaminate solo ad abundantiam.
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