Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17556/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitori)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di titoli "Cirio Luxembourg 6,25%" eseguito dalla banca su ordine dei clienti. I giudici di merito avevano ritenuto che gli investitori non fossero qualificati o professionali, che l'operazione fosse inadeguata rispetto al loro profilo di rischio e che la banca avesse violato gli obblighi informativi, condannandola al risarcimento del danno, comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi, e respingendo la richiesta restitutoria della banca sui titoli. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 21 TUF e artt. 28-29 Reg. Consob n. 11522/1998, sostenendo che la situazione di criticità dell'emittente non fosse notoria, che essa non operasse come collocatore ma come mera esecutrice dell'ordine, che gli obblighi informativi non fossero stati specificamente allegati/provati dagli investitori, che questi fossero operatori qualificati e che la prova testimoniale fosse stata ingiustamente negata; 2) violazione degli artt. 112, 115, 1218, 1223, 1224 e 1225 c.c., per asserita mancanza di prova del nesso causale e per errata quantificazione del danno, inclusi rivalutazione, interessi e mancata considerazione di un eventuale soddisfacimento, anche parziale, del credito portato dai titoli.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure della banca: l'onere di allegare l'inadempimento informativo grava sull'investitore, ma nel caso concreto la Corte d'appello aveva sostanzialmente ritenuto assolto tale onere, facendo poi gravare sull'intermediario la prova dell'avvenuta informazione; l'accertamento circa la non qualificabilità degli investitori come operatori professionali era di merito e non sindacabile; l'obbligo informativo sussiste anche nel servizio di negoziazione titoli; la doglianza sulla prova testimoniale era inammissibile; la valutazione di inadeguatezza dell'operazione e quella sul nesso causale richiedevano una rivalutazione del fatto, preclusa in cassazione; anche le critiche alla liquidazione del danno attengono a valutazioni di merito. La banca è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti, trattandosi in sostanza di critica al merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove; la censura viene ricondotta a un tentativo di riesame del fatto, non consentito in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato con riguardo al riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare specificamente l'inadempimento agli obblighi informativi, mentre l'intermediario deve provare di aver fornito le informazioni dovute o che esse non erano dovute.

  • art. 21, primo comma, lett. a) e b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Norma posta a fondamento degli obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario nei servizi di investimento.

  • artt. 28 e 29 Regolamento Consob 1° luglio 1998, n. 11522

    Richiamati per gli obblighi informativi e per la valutazione di adeguatezza dell'operazione di investimento.

  • art. 23, sesto comma, d.lgs. n. 58 del 1998

    La Corte lo usa, in combinazione con l'art. 1218 c.c., per affermare che l'investitore deve allegare specificamente l'inadempimento informativo, mentre spetta all'intermediario dimostrare l'adempimento o la non debenza delle informazioni.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato quale base della responsabilità contrattuale dell'intermediario e del riparto dell'onere probatorio sull'inadempimento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di risarcimento del danno, ma le censure sulla sua applicazione sono dichiarate inammissibili perché rivolte alla ricostruzione del fatto e alla quantificazione del danno.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare interessi e rivalutazione; la censura è respinta perché attiene al merito della liquidazione.

  • art. 1225 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul criterio di prevedibilità del danno; la censura è ritenuta inammissibile in quanto investe la valutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserita omessa pronuncia/ultrapetizione sul nesso causale e sulla liquidazione; la Corte esclude la fondatezza della doglianza.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale delle censure di violazione di legge e vizio motivazionale, ma le doglianze sono in larga parte qualificate come tentativo di riesame del merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di servizi di investimento, l'investitore che lamenti la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario deve allegare specificamente quali informazioni dovute siano state omesse; una volta così delimitato l'inadempimento dedotto, spetta all'intermediario provare di avere fornito le informazioni richieste o che esse non rientrassero tra quelle dovute.
  • L'obbligo dell'intermediario di informare il cliente e di valutare l'adeguatezza dell'operazione sussiste anche quando il servizio prestato sia la mera negoziazione/esecuzione di ordini e non il collocamento dei titoli.
  • L'accertamento della qualifica dell'investitore come professionale o non professionale, nonché della rischiosità dell'operazione e della sua adeguatezza rispetto al profilo del cliente, costituisce giudizio di merito insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, dell'adeguatezza dell'operazione, del nesso causale o della quantificazione del danno sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Quando il giudice di merito accerti che la violazione degli obblighi informativi ha causato il pregiudizio con efficacia causale diretta, la contestazione che neghi il nesso causale si risolve in una critica al fatto e non in una vera questione di diritto.
  • La liquidazione del danno da inadempimento dell'intermediario, comprensiva di rivalutazione e interessi, è censurabile in cassazione solo per errori di diritto; non è consentito rimettere in discussione la stima del pregiudizio compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.