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Sentenza

Sentenza del 18/02/2016 n. 5 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Irpef - Erogazione liberale - Sinallagma - Detrazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare la detrazione prevista dall'art. 15, comma 1-bis, TUIR. Il contribuente sosteneva che i versamenti fossero donazioni liberali. L'Amministrazione, invece, riteneva che le somme costituissero il corrispettivo di un'attività di supporto prestata dal partito in occasione di elezioni politiche. La detrazione spetta solo quando l'erogazione è realmente liberale, cioè priva di una controprestazione. La presenza di un rapporto sinallagmatico esclude quindi il carattere liberale, anche senza una formale contestazione civilistica dell'atto di donazione.

La decisione

La qualificazione civilistica formale dell'atto non è decisiva ai fini fiscali: l'Amministrazione e il giudice possono verificare la sostanza economica dell'operazione. Le dichiarazioni di terzi raccolte durante indagini amministrative o penali possono essere utilizzate nel processo tributario, purché siano corroborate da ulteriori elementi e presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Poiché le somme risultavano collegate a una controprestazione del partito, l'erogazione non è stata considerata liberale e la detrazione IRPEF è stata negata.

Norme richiamate

  • Art. 15, comma 1-bis, TUIR

    detrazione pari al 19% delle somme erogate, mediante versamento bancario o postale, a titolo di liberalità a favore di partiti e movimenti politici, entro i limiti previsti dalla legge

    La detrazione richiede che il versamento abbia effettiva natura liberale. Se la somma costituisce il corrispettivo di una prestazione o di un'attività di supporto, l'agevolazione non spetta.

  • Art. 2729 cod. civ.

    Gli elementi indiziari possono fondare una presunzione quando siano gravi, precisi e concordanti.

  • Art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'utilizzo di elementi presuntivi nell'accertamento delle imposte sui redditi, nei limiti previsti dalla legge.

  • Art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Riconosce rilevanza agli elementi presuntivi nell'accertamento IVA, secondo i requisiti richiesti dall'ordinamento.

  • Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 9402 del 20 aprile 2007

    Nel processo tributario, gli elementi indiziari, come la dichiarazione del terzo, concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elementi di prova

    Le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di finanza o nell'ambito di indagini possono essere utilizzate nel contenzioso tributario, anche se non costituiscono prova testimoniale in senso tecnico, quando siano sostenute da ulteriori elementi.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali conta la sostanza effettiva dell'operazione, non soltanto la sua qualificazione formale o civilistica.
  • Una liberalità presuppone l'assenza di una controprestazione specifica o di un rapporto sinallagmatico.
  • Se il pagamento remunera, anche indirettamente, un servizio o un'attività resa dal beneficiario, la detrazione prevista per le donazioni può essere negata.
  • Per contestare la natura liberale non è necessariamente indispensabile impugnare formalmente l'atto di donazione sotto il profilo civilistico.
  • Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi possono essere valorizzate come elementi indiziari, purché siano corroborate da altri dati e risultino gravi, precise e concordanti.
  • Chi richiede un'agevolazione fiscale deve poter dimostrare sia la tracciabilità del pagamento sia la sua effettiva natura liberale e l'assenza di una controprestazione.

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