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Sentenza

Sentenza del 18/02/2016 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti avevano impugnato le cartelle esattoriali con cui l'Ufficio pretendeva ulteriori sanzioni per asserito tardivo versamento. Dopo la notifica dell'accertamento, avevano presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, beneficiando della sospensione e proroga dei termini. In assenza di una definizione da parte dell'Ufficio e dopo interlocuzioni non adeguatamente documentate, il 12 maggio 2009 avevano versato integralmente le imposte accertate e le sanzioni nella misura ridotta. L'Ufficio aveva invece ritenuto tardivo il pagamento e aveva richiesto la parte residua delle sanzioni, sostenendo che il mancato perfezionamento dell'adesione impedisse il beneficio e che il termine di pagamento fosse decorso.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi e annullato le cartelle. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, sostenendo che i contribuenti non si fossero presentati al contraddittorio, che non fosse stato sottoscritto alcun atto di adesione e che il pagamento fosse avvenuto oltre il termine di 60 giorni. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto non censurabile il comportamento dei contribuenti, considerando rilevante l'istanza di adesione, la proroga di 90 giorni, il pagamento effettuato subito dopo la scadenza del termine per la definizione e l'assenza di una documentazione dell'Ufficio attestante il mancato contraddittorio. Le cartelle sono state quindi annullate e l'Ufficio è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni dei termini per il versamento o per la proposizione del ricorso, anche quando l'adesione non si perfezioni.

  • Artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 218/1997

    Il perfezionamento dell'accertamento con adesione richiede il pagamento dell'intero importo dovuto, oppure della prima rata con garanzia, entro il termine previsto. La sentenza valorizza inoltre il pagamento delle somme accertate e delle sanzioni ridotte anche nell'ipotesi di esito negativo del contraddittorio.

  • Art. 15, D.Lgs. n. 218/1997

    La norma disciplina la definizione delle sanzioni con riduzione quando il contribuente accetta l'accertamento e paga nei termini. Nel caso concreto, l'Ufficio riteneva non applicabile la riduzione, mentre il giudice ha riconosciuto l'efficacia del pagamento effettuato alla luce della proroga derivante dall'istanza di adesione.

  • Art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione riguarda la celebrazione dell'udienza pubblica su richiesta della parte; è stata richiamata per dare atto delle modalità di discussione del giudizio d'appello.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 65 del 28 giugno 2001

    Gli Uffici devono documentare i contraddittori mediante verbale, indicando lo svolgimento e l'esito della procedura, anche quando il contraddittorio abbia esito negativo.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/2012

    La sentenza richiama il chiarimento secondo cui il contribuente che presenta istanza di accertamento con adesione può beneficiare della proroga di 90 giorni e, in caso di mancato accordo, della definizione delle sanzioni in misura ridotta, purché rispetti i termini applicabili.

Massime di principio

  • La presentazione tempestiva dell'istanza di accertamento con adesione può prorogare di 90 giorni i termini per il pagamento o per il ricorso, anche se l'accordo finale non viene raggiunto.
  • Quando l'Ufficio sostiene che il contribuente non si sia presentato al contraddittorio o che la procedura abbia avuto esito negativo, deve poterlo dimostrare con una documentazione adeguata, normalmente mediante verbale.
  • Il pagamento integrale delle imposte accertate e delle sanzioni ridotte effettuato entro il termine prorogato può impedire all'Amministrazione di richiedere la differenza delle sanzioni, soprattutto se non vi è stato danno erariale.
  • La condotta dell'Amministrazione deve essere coerente con i principi di collaborazione, buona fede e trasparenza procedurale: l'inerzia o la mancata verbalizzazione dell'attività svolta possono incidere sulla legittimità della successiva iscrizione a ruolo.
  • In casi analoghi occorre verificare con precisione la data di notifica dell'accertamento, la data dell'istanza di adesione, la durata della proroga, l'eventuale svolgimento del contraddittorio e la data e modalità dei pagamenti.

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