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Sentenza

Sentenza del 18/02/2016 n. 866 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - TARSU - TARI - TARES - Smaltimento rifiuti - Area portuale - Competenza dell'Autorità Portuale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di attribuire all'Autorità Portuale la competenza generale sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'area portuale è stata esclusa. La competenza resta comunale per i rifiuti prodotti dagli esercizi e dagli altri soggetti non direttamente collegati alle navi, ai natanti o al loro carico. Il testo non specifica l'esito processuale formale, ma il principio affermato è favorevole alla competenza del Comune.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la competenza per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno di un'area portuale, ai fini dell'applicazione della TARSU, TARI o TARES. È stato stabilito che l'Autorità Portuale non è competente per i rifiuti prodotti da soggetti diversi dai titolari di natanti e per quelli non connessi al carico delle navi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 182/2003. Per i rifiuti derivanti dagli esercizi commerciali o dalle altre attività situate nell'area portuale, la disciplina della raccolta e dello smaltimento spetta invece ai Comuni, secondo l'art. 58 del d.lgs. 507/1993.

Norme richiamate

  • Art. 5 del d.lgs. 182/2003

    La norma individua la competenza dell'Autorità Portuale in relazione ai rifiuti prodotti dalle navi o comunque connessi alla navigazione e al carico delle navi; tale competenza non si estende ai rifiuti prodotti da altri soggetti estranei a tali attività.

  • Art. 58 del d.lgs. 507/1993

    La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli esercizi e dalle attività presenti nell'area portuale rientrano nella disciplina comunale del servizio e della relativa imposizione tributaria.

Massime di principio

  • La mera ubicazione di un'attività all'interno di un'area portuale non trasferisce automaticamente all'Autorità Portuale la competenza sulla gestione dei rifiuti.
  • Per individuare il soggetto competente occorre verificare l'origine del rifiuto: se è prodotto da navi o è direttamente collegato al carico e alla navigazione, può trovare applicazione la disciplina speciale portuale; se proviene da esercizi, imprese o altri soggetti presenti nell'area, la competenza resta normalmente comunale.
  • La competenza speciale dell'Autorità Portuale deve essere interpretata restrittivamente e non può estendersi a rifiuti estranei alle attività marittime specificamente contemplate dalla normativa.
  • Ai fini della TARSU, TARI o TARES, la localizzazione in porto non esclude di per sé l'applicazione del tributo comunale, quando l'attività produce rifiuti ordinariamente gestiti dal servizio comunale.

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