Sentenza del 18/02/2016 n. 859 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborsi - IRPEF - Ritenute a titolo di imposta non dovute a seguito di sentenza della Corte di Giustizia - Domanda di rimborso presentata dopo il decorso del termine di quattro anni - Decadenza - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di ritenute effettuate a titolo d'imposta in applicazione di una norma successivamente dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia. La domanda, tuttavia, era stata presentata oltre il termine ordinario di quattro anni previsto dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973. La questione riguardava quindi se l'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di Giustizia consentisse di superare la decadenza già maturata.
La decisione
La domanda di rimborso è stata ritenuta tardiva e quindi decaduta. È stato affermato che anche quando le ritenute derivano da una norma dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia, resta applicabile il termine di decadenza di quattro anni previsto dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973. L'efficacia retroattiva della pronuncia europea non incide sui rapporti ormai esauriti, tra i quali rientrano quelli per i quali sia già maturata la decadenza. Il ricorso è pertanto risultato infondato o comunque non accoglibile.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602
Prevede il termine ordinario di quattro anni per presentare la domanda di rimborso delle imposte o delle ritenute non dovute. Il termine si applica anche quando l'indebito deriva dall'illegittimità della norma posta a fondamento del prelievo.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13676 del 16 giugno 2014
Ha chiarito che l'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di Giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti, inclusi quelli in cui sia già maturata la decadenza dall'azione di rimborso.
Massime di principio
- La dichiarazione di illegittimità di una norma tributaria non riapre automaticamente i termini per chiedere il rimborso di somme versate o trattenute in base a quella norma.
- La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine ordinario previsto dalla disciplina applicabile; il decorso del termine può rendere il rapporto definitivamente esaurito.
- L'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di Giustizia può essere limitata dai principi di certezza dei rapporti giuridici e dal maturare della decadenza.
- Prima di proporre una richiesta di rimborso occorre verificare la data del versamento o della ritenuta, la natura del prelievo e il termine decadenziale applicabile.
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