Sentenza del 18/02/2016 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRAP e IRES per l'anno 2004, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi per 115.838,00 euro applicando gli studi di settore, con conseguenti maggiori imposte, sanzioni e interessi. La ricorrente ha sostenuto che il maggior reddito fosse incompatibile con la concreta capacità contributiva dell'impresa, lamentando l'assenza di un'analisi della situazione economica e patrimoniale, la mancata considerazione delle giustificazioni fornite in sede amministrativa e il difetto di motivazione dell'atto. In particolare, ha evidenziato la contrazione dell'attività alberghiera, la scarsa vocazione turistica della zona e la carenza di neve. L'Ufficio ha invece sostenuto che lo scostamento dai ricavi risultanti da Gerico fosse sufficiente a fondare l'accertamento, qualificando gli studi di settore come presunzioni relative dotate di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso e condannato la società alle spese. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado e accolto il gravame della società, annullando la pretesa fiscale. Il giudice ha stabilito che il semplice scostamento dagli studi di settore costituisce un mero indizio e non è sufficiente, da solo, a giustificare l'accertamento. L'Ufficio avrebbe dovuto svolgere il contraddittorio con il contribuente e indicare ulteriori elementi concreti, riferiti alla specifica realtà aziendale, idonei a confermare la ricostruzione dei ricavi. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate in 500,00 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la costituzione in giudizio dell'ente impositore mediante deposito delle controdeduzioni e degli atti rilevanti.
Art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
Consente la trattazione della controversia in pubblica udienza quando ne sia stata presentata apposita istanza.
D.L. n. 331/1993
Costituisce la base normativa richiamata dall'Ufficio per l'applicazione dei parametri e degli strumenti di accertamento standardizzato.
Art. 53 della Costituzione
Impone che la tassazione sia rapportata alla reale capacità contributiva; pertanto gli studi di settore non possono determinare automaticamente il reddito senza confronto con la situazione concreta del contribuente.
Sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009
La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata in relazione ai soli standards in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
Gli studi di settore non costituiscono una prova automatica del maggior reddito. La loro efficacia presuntiva si completa attraverso il contraddittorio con il contribuente e la valutazione degli elementi concreti del caso.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 17229 del 28 luglio 2006
Gli studi hanno natura di "atti amministrativi generali di organizzazione" che da soli non si possono considerare sufficienti perché l'Ufficio tributario operi l'accertamento senza che l'attività amministrativa sia completata nel rispetto del principio generale del giusto procedimento.
L'Amministrazione deve consentire al contribuente di partecipare al procedimento e di contestare la presunzione derivante dagli studi di settore prima di fondare su di essa l'accertamento.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 14 ottobre 2010
Recepisce l'indirizzo delle Sezioni Unite, qualificando gli studi di settore come strumento di accertamento da utilizzare previo contraddittorio e con valutazione della concreta capacità contributiva.
Massime di principio
- Il mero scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore non è, di regola, sufficiente a fondare un avviso di accertamento: occorrono ulteriori elementi concreti, individualizzati e adeguatamente motivati.
- Gli studi di settore operano come presunzioni semplici e non come prove legali automatiche. La loro efficacia deve essere valutata nel contraddittorio con il contribuente.
- L'Amministrazione deve considerare le caratteristiche effettive dell'impresa, tra cui andamento economico, settore, territorio, stagionalità, crisi locali, eventi climatici e ogni altra circostanza idonea a incidere sui ricavi.
- Il contribuente deve partecipare attivamente al contraddittorio, fornendo documentazione e spiegazioni specifiche, verificabili e coerenti con la situazione aziendale; deduzioni generiche possono risultare insufficienti.
- Un avviso fondato esclusivamente su dati statistici, privo di analisi della concreta realtà economica e di motivazione rafforzata, può essere annullato per difetto di motivazione e insufficienza della prova presuntiva.
- La regola generale è che gli strumenti standardizzati possono segnalare un'anomalia, ma non sostituiscono l'accertamento individuale della reale capacità contributiva.
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