Sentenza del 18/02/2016 n. 857 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazione dell'atto impositivo - Deposito presso la casa comunale - Inesistenza non sanabile - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha eccepito l'inesistenza, e quindi l'insanabilità, della notificazione dell'atto impositivo, sostenendo che il deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. 600/1973 impedisse il perfezionamento della notifica.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. La notificazione dell'atto impositivo non costituisce un requisito indispensabile per la sua esistenza giuridica, ma una condizione di efficacia. L'eventuale vizio della notifica non è insanabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, come nel caso in cui il destinatario lo abbia impugnato o ne abbia avuto piena ed effettiva conoscenza entro il termine previsto per l'esercizio del potere impositivo. Il deposito presso la casa comunale, pertanto, non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto né impedisce la sanatoria del vizio.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 60, lett. e)
La disposizione disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, incluso il deposito presso la casa comunale. Il relativo procedimento non comporta, di per sé, l'inesistenza giuridica dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un vizio o una contestazione relativa alla notificazione dell'atto impositivo non comporta automaticamente l'inesistenza insanabile dell'atto.
- La notificazione è normalmente una condizione di efficacia dell'atto, non un requisito essenziale della sua esistenza giuridica.
- Se il destinatario ha avuto conoscenza effettiva dell'atto e lo ha impugnato, la notificazione può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo.
- Il deposito dell'atto presso la casa comunale deve essere valutato insieme alle concrete circostanze della notificazione e alla conoscenza effettiva dell'atto da parte del contribuente.
- La sanatoria può operare quando la conoscenza dell'atto sia stata acquisita entro il termine utile per l'esercizio del potere impositivo; resta quindi essenziale verificare date, modalità della notifica e tempestività della conoscenza.
- L'eccezione di inesistenza della notifica richiede una situazione radicalmente priva degli elementi essenziali della notificazione; le irregolarità procedurali, invece, possono essere sanate se l'atto ha raggiunto il proprio scopo.
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