Cassazione Civile, Ordinanza n. 11786/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento emessa per la riscossione dell'imposta di registro su una scrittura privata asseritamente non registrata. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 7 della l. n. 212/2000 e degli artt. 1, 2 e 6 del d.m. 3 settembre 1999, n. 321, sostenendo vizi della cartella/iscrizione a ruolo; con il secondo ha dedotto insufficiente motivazione e omesso esame di un fatto decisivo. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la contribuente ha rappresentato che il coobbligato aveva estinto la cartella pagando integralmente l'imposta dovuta, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere; l'Agenzia delle Entrate ha aderito, confermando l'avvenuto pagamento.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto pagamento dell'imposta e della conseguente cessazione dell'interesse alla decisione della lite, dichiarando cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio. Ha precisato che il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso per cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché tale evenienza comporta la caducazione delle pronunce non passate in giudicato.
Norme richiamate
artt. 1 e 12 d.P.R. n. 602/1973
Invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla formazione e/o legittimità della cartella e dell'iscrizione a ruolo; la Corte non entra nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare vizi di motivazione della cartella; non è oggetto di decisione nel merito.
artt. 1, 2 e 6 d.m. 3 settembre 1999, n. 321
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla formazione/iscrizione a ruolo; non esaminati nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato opera solo in caso di integrale conferma della statuizione impugnata o di ordinaria inammissibilità del ricorso, non anche in caso di cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Fondamento del secondo motivo di ricorso per omesso esame/insufficiente motivazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene il pagamento integrale del debito tributario e le parti concordano sull'avvenuta estinzione dell'obbligazione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere determina la caducazione delle pronunce non passate in giudicato rese nei gradi di merito, rendendo superfluo l'esame delle censure proposte nel ricorso per cassazione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non equivale né a rigetto nel merito né alla ordinaria inammissibilità del ricorso.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese di lite può essere disposta con compensazione integrale ove ricorrano le condizioni valutate dalla Corte.
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