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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11786/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento emessa per la riscossione dell'imposta di registro su una scrittura privata asseritamente non registrata. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 7 della l. n. 212/2000 e degli artt. 1, 2 e 6 del d.m. 3 settembre 1999, n. 321, sostenendo vizi della cartella/iscrizione a ruolo; con il secondo ha dedotto insufficiente motivazione e omesso esame di un fatto decisivo. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la contribuente ha rappresentato che il coobbligato aveva estinto la cartella pagando integralmente l'imposta dovuta, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere; l'Agenzia delle Entrate ha aderito, confermando l'avvenuto pagamento.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuto pagamento dell'imposta e della conseguente cessazione dell'interesse alla decisione della lite, dichiarando cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio. Ha precisato che il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso per cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché tale evenienza comporta la caducazione delle pronunce non passate in giudicato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, interviene il pagamento integrale del debito tributario e le parti concordano sull'avvenuta estinzione dell'obbligazione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere determina la caducazione delle pronunce non passate in giudicato rese nei gradi di merito, rendendo superfluo l'esame delle censure proposte nel ricorso per cassazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non equivale né a rigetto nel merito né alla ordinaria inammissibilità del ricorso.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese di lite può essere disposta con compensazione integrale ove ricorrano le condizioni valutate dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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