Cassazione Civile, Ordinanza n. 08137/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso accolto limitatamente al primo motivo e rigettato/inammissibile rispetto agli altri due. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale per nuovo esame del solo profilo IVA relativo alle fatture soggettivamente inesistenti e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con recuperi ai fini IVA e IRES. Per l'IVA l'Ufficio contestava la detrazione di imposta su fatture di trasporto emesse da una ditta individuale ritenuta interposta fittizia e riferibile a operazioni soggettivamente inesistenti; per l'IRES contestava la deducibilità di costi per canoni di locazione di immobili abitativi asseritamente destinati ad alloggio di dipendenti in trasferta. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata la consapevolezza della società circa la fittizietà del fornitore e, per i costi di locazione, non dimostrata dall'Ufficio una destinazione diversa degli immobili. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che in tema di fatture soggettivamente inesistenti l'Amministrazione può provare la frode anche per presunzioni e che, una volta provata la fittizietà del fornitore e indiziata la conoscenza o conoscibilità della frode, spetta al contribuente provare la propria estraneità; (2) violazione degli artt. 95 e 109 TUIR, lamentando l'erronea deducibilità di costi di locazione e la mancata corretta quantificazione della ripresa; (3) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c., assumendo che la CTR non avesse spiegato perché anche il terzo contratto di locazione dovesse ritenersi deducibile. La Corte ha accolto solo il primo motivo: ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare anche per presunzioni, con elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; se tale onere è assolto, grava sul contribuente la prova della massima diligenza adottata. Ha ritenuto che la CTR avesse malgovernato tali principi omettendo di valutare complessivamente gli indizi sulla fittizietà della ditta fornitrice e sulla conoscibilità della frode. Gli altri due motivi sono stati dichiarati inammissibili o comunque infondati per difetto di autosufficienza/precisione e perché la motivazione della sentenza impugnata è stata reputata effettiva.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare la propria estraneità e l'adozione della massima diligenza esigibile.
art. 2729 c.c.
Usato per affermare che la prova della frode può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su indizi oggettivi e specifici.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Norma richiamata in relazione al diritto alla detrazione IVA, escluso quando l'acquisto sia inserito in un'evasione conosciuta o conoscibile dal cessionario.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come base normativa della prova presuntiva in materia IVA.
art. 95 TUIR
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea deducibilità dei canoni di locazione degli immobili abitativi destinati ai dipendenti.
art. 109 TUIR
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e alla loro corretta imputazione al periodo d'imposta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge posta a base del primo e del secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione posta a base del terzo motivo.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il preteso difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'Ufficio contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, è sufficiente una prova indiziaria fondata su elementi oggettivi e specifici per dimostrare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; non è necessaria la prova diretta della partecipazione all'evasione.
- Se l'Amministrazione prova, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la conoscibilità della frode, l'onere si sposta sul contribuente, che deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nell'operazione evasiva.
- Il giudice di merito deve valutare gli indizi offerti dall'Ufficio nel loro complesso e non può limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla possibile ignoranza del contribuente rispetto alle anomalie della controparte contrattuale.
- La deducibilità dei costi richiede che il contribuente dimostri il relativo presupposto documentale e sostanziale; la contestazione dell'Ufficio può essere respinta solo se la prova contraria è specifica e coerente con i dati dell'accertamento.
- La censura di nullità per difetto di motivazione non è fondata quando la sentenza d'appello rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito e risponde, almeno in sostanza, alla devoluzione proposta con l'impugnazione.
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