Cassazione Civile, Ordinanza n. 33332/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la debenza di contributi previdenziali alla gestione separata INPS per l'anno 2009 da parte di un avvocato non iscritto alla Cassa forense, ma che versava solo il contributo integrativo. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ma aveva dichiarato prescritto il credito contributivo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26 e ss., L. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011. L'Istituto ha sostenuto che il resistente, omettendo nella dichiarazione dei redditi il 'Quadro RR' necessario per il calcolo dei contributi, avrebbe posto in essere una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo; da ciò deriverebbe la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., con conseguente non prescrizione del credito. L'INPS ha inoltre affermato di avere dedotto tale circostanza nel giudizio di merito e che il giudice d'appello avrebbe potuto rilevarla d'ufficio sulla base dei documenti prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, pur essendo la sospensione della prescrizione una questione giuridica rilevabile d'ufficio, il rilievo officioso presuppone che i fatti impeditivi, modificativi o estintivi risultino ritualmente acquisiti e provati nel processo. Nel caso concreto, la sentenza impugnata non affrontava il tema della sospensione della prescrizione; l'INPS non ha dimostrato di avere devoluto la questione in appello e non ha neppure trascritto nel ricorso il documento su cui fondava l'eccezione. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'ente stesse in realtà prospettando un errore di fatto, poiché l'accertamento di una condotta occulta del professionista non può essere automatizzato sulla sola mancata compilazione del 'Quadro RR'. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'INPS alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la denuncia per violazione o falsa applicazione di legge, ma non può essere usato per trasformare in vizio di diritto un accertamento di fatto
richiamato dall'INPS in relazione al decorso della prescrizione del credito contributivo
la sospensione della prescrizione per dolo occultante presuppone un effettivo comportamento di occultamento del debito e non può derivare automaticamente da omissioni formali
art. 2, commi 26 e ss., L. 335/1995
norma posta a fondamento dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i lavoratori autonomi interessati
art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato come il solo canale per censurare l'accertamento di un comportamento occulto, trattandosi di questione di fatto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il rilievo d'ufficio di una causa di sospensione della prescrizione è ammissibile solo se i fatti costitutivi della causa stessa risultano ritualmente allegati, acquisiti e provati nel processo.
- Nel ricorso per cassazione vige il principio di specificità: il ricorrente deve indicare e trascrivere gli elementi di fatto e i documenti sui quali fonda la censura, senza rinvio ad atti esterni al ricorso.
- Non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione di un adempimento dichiarativo e l'occultamento doloso del debito contributivo; tale occultamento richiede un apprezzamento di fatto non censurabile come mero errore di diritto.
- Quando la censura investe l'accertamento in fatto circa la sussistenza di una condotta occultante, il mezzo di impugnazione deve essere coerentemente veicolato nei limiti del vizio motivazionale, non attraverso la sola deduzione di violazione di legge.
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