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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33332/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la debenza di contributi previdenziali alla gestione separata INPS per l'anno 2009 da parte di un avvocato non iscritto alla Cassa forense, ma che versava solo il contributo integrativo. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ma aveva dichiarato prescritto il credito contributivo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26 e ss., L. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011. L'Istituto ha sostenuto che il resistente, omettendo nella dichiarazione dei redditi il 'Quadro RR' necessario per il calcolo dei contributi, avrebbe posto in essere una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo; da ciò deriverebbe la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., con conseguente non prescrizione del credito. L'INPS ha inoltre affermato di avere dedotto tale circostanza nel giudizio di merito e che il giudice d'appello avrebbe potuto rilevarla d'ufficio sulla base dei documenti prodotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, pur essendo la sospensione della prescrizione una questione giuridica rilevabile d'ufficio, il rilievo officioso presuppone che i fatti impeditivi, modificativi o estintivi risultino ritualmente acquisiti e provati nel processo. Nel caso concreto, la sentenza impugnata non affrontava il tema della sospensione della prescrizione; l'INPS non ha dimostrato di avere devoluto la questione in appello e non ha neppure trascritto nel ricorso il documento su cui fondava l'eccezione. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'ente stesse in realtà prospettando un errore di fatto, poiché l'accertamento di una condotta occulta del professionista non può essere automatizzato sulla sola mancata compilazione del 'Quadro RR'. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'INPS alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il rilievo d'ufficio di una causa di sospensione della prescrizione è ammissibile solo se i fatti costitutivi della causa stessa risultano ritualmente allegati, acquisiti e provati nel processo.
  • Nel ricorso per cassazione vige il principio di specificità: il ricorrente deve indicare e trascrivere gli elementi di fatto e i documenti sui quali fonda la censura, senza rinvio ad atti esterni al ricorso.
  • Non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione di un adempimento dichiarativo e l'occultamento doloso del debito contributivo; tale occultamento richiede un apprezzamento di fatto non censurabile come mero errore di diritto.
  • Quando la censura investe l'accertamento in fatto circa la sussistenza di una condotta occultante, il mezzo di impugnazione deve essere coerentemente veicolato nei limiti del vizio motivazionale, non attraverso la sola deduzione di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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