Cassazione Civile, Ordinanza n. 18069/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per il 2009 recuperando a tassazione: a) versamenti ritenuti non giustificati sui conti correnti italiani del contribuente; b) accrediti su conti esteri, ritenuti frutto di finanziamenti erogati a una società rumena partecipata; c) interessi su depositi esteri, non oggetto di ricorso. La CTP aveva annullato l'atto per le riprese sub a) e b), e la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia ha proposto nove motivi: violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2728 c.c. per l'erroneo superamento della presunzione sui versamenti bancari; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e 115-116 c.p.c. per la ritenuta prova contraria insufficiente; violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per difetto di motivazione sulla esclusione dell'evasione; violazione delle norme sulla prova presuntiva in relazione alla consistenza dei redditi dichiarati e alla base familiare delle società partecipate; violazione degli artt. 4 e 6 d.l. 167/1990 per il mancato obbligo di dichiarazione nel quadro RW dei finanziamenti esteri e per la presunzione di fruttuosità; ulteriore violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per i versamenti sui conti rumeni non giustificati. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi sulla motivazione e quelli sulla presunzione bancaria e sui finanziamenti esteri, ritenendo infondati i primi, ma fondati i motivi relativi all'erronea applicazione delle presunzioni fiscali e della disciplina degli investimenti esteri.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi al vizio di motivazione, affermando che la sentenza regionale non era affatto priva di motivazione apparente, perché esponeva le ragioni del decisum. Ha invece accolto i motivi relativi alla presunzione sui versamenti bancari e alla fruttuosità/obbligo dichiarativo dei finanziamenti esteri, rilevando che la CTR aveva indebitamente considerato superata la presunzione ex art. 32 d.P.R. 600/1973 sulla base di elementi generici e non analitici, e che aveva erroneamente escluso la fruttuosità dei finanziamenti alla società rumena, nonostante l'omessa compilazione del quadro RW e la presunzione di fruttuosità prevista dall'art. 6 d.l. 167/1990. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati nel dispositivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito per nuovo esame delle riprese fiscali interessate.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per i versamenti e i prelevamenti sui conti correnti opera una presunzione legale relativa di riferibilità a operazioni imponibili; il contribuente può vincerla solo con prova contraria analitica e specifica della estraneità delle somme a fatti imponibili.
La presunzione legale relativa sposta l'onere della prova sul contribuente, che deve fornire la prova contraria.
La prova presuntiva deve fondarsi su fatti noti gravi, precisi e concordanti; il giudice non può valorizzare elementi generici, equivoci o non dimostrati per ritenere superata una presunzione fiscale.
La censura atteneva alla valutazione delle prove e alla loro corretta considerazione da parte del giudice di merito.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria è nulla solo se la motivazione è mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non basta la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
Individua i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi relativi agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria.
art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
Gli investimenti esteri e le attività finanziarie estere, se non sono dichiarati i redditi effettivi o non è dichiarata la loro non produttività, si presumono fruttiferi, salvo prova contraria del contribuente entro il termine richiesto dall'Ufficio.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri di legittimità invocati per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme sul rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla giurisprudenza costituzionale per affermare la compatibilità della presunzione bancaria con il diritto di difesa, purché il contribuente possa fornire prova contraria.
artt. 3 e 53 Cost.
Richiamati dalla Corte costituzionale per limitare l'estensione della presunzione bancaria ai lavoratori autonomi con riferimento ai prelievi.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, la presunzione legale relativa sui versamenti opera a favore dell'Amministrazione finanziaria e impone al contribuente una prova contraria specifica, analitica e riferita a ogni singola movimentazione contestata.
- La prova contraria alla presunzione fiscale non può essere fondata su affermazioni generiche o su indizi equivoci; il giudice deve valutare in modo analitico i fatti allegati e la loro idoneità a vincere la presunzione.
- La presunzione semplice ex art. 2729 c.c. richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti; una decisione che la fondi su elementi non dimostrati o non univoci viola la norma sostanziale e può essere censurata in cassazione.
- Il vizio di motivazione è rilevante solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale, cioè manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non è deducibile la semplice insufficienza della motivazione.
- In tema di investimenti e attività estere di natura finanziaria, l'omessa dichiarazione nel quadro RW rafforza la presunzione di fruttuosità prevista dalla disciplina speciale, salvo prova contraria del contribuente circa la non produttività del capitale o la diversa imputazione delle somme.
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