Cassazione Civile, Ordinanza n. 20378/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’espropriazione per finalità emergenziali connessa agli interventi post-sisma in Abruzzo. Con decreto del 29.6.2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri dispose l’esproprio di un’area nel Comune di L’Aquila già occupata d’urgenza, e i proprietari proposero opposizione alla stima davanti alla Corte d’appello di L’Aquila chiedendo una maggiore indennità di espropriazione e di occupazione temporanea. La Corte territoriale accolse le loro domande, determinando indennità più elevate e ponendo gli obblighi di pagamento a carico della Presidenza del Consiglio. In Cassazione la Presidenza del Consiglio dedusse, con ricorso principale, la violazione della disciplina normativa sopravvenuta sulla successione nei rapporti emergenziali, sostenendo che dopo la cessazione dello stato di emergenza sarebbe subentrato ex lege il Comune di L’Aquila, con conseguente difetto di legittimazione passiva della Presidenza. I proprietari resistettero e proposero ricorso incidentale con tre motivi: contestarono l’interpretazione dell’art. 2, comma 6, del d.l. 39/2009, sostenendo che il criterio di stima dovesse applicarsi alla data del decreto di esproprio e non alla data del sisma; denunciarono inoltre omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali nella valutazione peritale e nella determinazione del valore dell’area, nonché violazione dell’art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale, affermando che, alla cessazione dell’emergenza, il Comune di L’Aquila era subentrato ex lege nei rapporti attivi e passivi e nei giudizi pendenti già facenti capo alla struttura commissariale, sicché la Presidenza non era più legittimata passiva. Ha quindi cassato la decisione sul punto e, decidendo nel merito, ha sostituito il Comune alla Presidenza negli obblighi di pagamento delle indennità. Ha invece rigettato integralmente il ricorso incidentale, reputando corretta l’interpretazione della normativa speciale che imponeva di determinare l’indennità con riferimento alle destinazioni urbanistiche antecedenti il sisma, e inammissibili o infondate le doglianze sulla c.t.u. e sulla compensazione delle spese. Spese di legittimità compensate integralmente per la novità delle questioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cassando l’ordinanza della Corte d’appello di L’Aquila nella parte in cui aveva mantenuto la legittimazione passiva della Presidenza e aveva posto a suo carico il pagamento delle indennità di espropriazione e occupazione. Decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accertato che il Comune di L’Aquila era subentrato ex lege nei rapporti e nei giudizi pendenti relativi alla gestione emergenziale, sostituendolo alla Presidenza negli obblighi di corresponsione delle somme liquidate. Ha rigettato il ricorso incidentale dei proprietari, ritenendo corretta la stima fondata sul criterio speciale che valorizza il bene con riferimento alla situazione urbanistica antecedente al 6 aprile 2009 e reputando inammissibili o infondate le censure contro la consulenza tecnica e contro la compensazione delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la novità delle questioni trattate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Le controversie in materia di opposizione alla stima seguono il rito sommario di cognizione e sono attribuite alla competenza della corte d’appello del distretto in cui si trova il bene espropriato.
La decisione nel rito sommario deve essere assunta con ordinanza.
Riguarda l’appello avverso le decisioni rese all’esito del rito sommario e non il modulo decisorio del provvedimento pronunciato in unico grado dalla corte d’appello.
art. 1, comma 422, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Alla scadenza dello stato di emergenza le amministrazioni ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nei giudizi pendenti già facenti capo ai soggetti nominati per la gestione dell’emergenza, quando questi agivano come rappresentanti o delegati delle amministrazioni competenti.
art. 5, commi 4-ter e 4-quater, L. 24 febbraio 1992, n. 225
Il Capo del Dipartimento della protezione civile deve favorire il subentro dell’amministrazione ordinaria competente alla scadenza dello stato di emergenza e può emanare disposizioni di prosecuzione limitate nel tempo.
art. 5, comma 5-quinquies, L. 24 febbraio 1992, n. 225
Le risorse della contabilità speciale e i rapporti finanziari connessi accompagnano il subentro dell’ente ordinariamente competente nella gestione post-emergenza.
art. 2, comma 6, d.l. 28 aprile 2009, n. 39, conv. in L. 24 giugno 2009, n. 77
Per le occupazioni e le espropriazioni connesse al piano emergenziale l’indennità va determinata tenendo conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009; il criterio è speciale e derogatorio rispetto alla regola generale dell’art. 32 del d.P.R. 327/2001.
art. 2, comma 8, d.l. 28 aprile 2009, n. 39
Riguarda una fattispecie diversa, relativa all’utilizzazione di un bene in assenza di valido titolo ablatorio, e non incide sul criterio di stima previsto dal comma 6.
art. 32, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Salvo specifiche deroghe di legge, l’indennità di espropriazione si determina sulla base delle caratteristiche del bene alla data del decreto di esproprio, senza considerare il vincolo preordinato all’esproprio.
art. 42, terzo comma, Cost.
L’indennizzo espropriativo deve costituire un serio ristoro e non può essere simbolico o irrisorio, pur non dovendo necessariamente essere integrale.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione alla compatibilità della disciplina con l’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
L’indennità deve mantenere un ragionevole rapporto con il valore del bene e con il giusto equilibrio tra interesse generale e tutela del patrimonio del privato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di legge nei ricorsi principale e incidentali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non riguarda la mera critica alle valutazioni del consulente tecnico o la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c.
Consente alla Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti, di decidere la causa nel merito sostituendo il soggetto corretto negli obblighi di pagamento.
La compensazione delle spese può essere giustificata dalla soccombenza reciproca, dall’assoluta novità della questione o, nel regime applicabile ratione temporis, da altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell’impugnazione incidentale, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli interventi emergenziali, alla cessazione dello stato di emergenza subentra ex lege l’amministrazione ordinariamente competente in tutti i rapporti attivi e passivi e nei giudizi pendenti già facenti capo alla struttura commissariale, quando il commissario abbia agito come rappresentante o delegato dell’ente ordinario.
- Il subentro dell’ente territoriale competente nei rapporti sorti in fase emergenziale avviene per effetto della legge e non richiede un ulteriore atto negoziale o amministrativo di trasferimento; la mancata volturazione catastale non è di per sé ostativa.
- Quando una norma speciale di protezione civile stabilisce che l’indennità di espropriazione sia determinata tenendo conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti il sisma, tale criterio deroga alla regola generale che guarda al momento del decreto di esproprio.
- La deroga al criterio ordinario di stima è coerente con la funzione dell’indennità espropriativa se mira a sterilizzare le variazioni di valore prodotte dall’evento catastrofico e a evitare arricchimenti derivanti dalla stessa scelta pubblica di localizzare l’opera nel luogo colpito.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice contestazione delle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio o la mancata confutazione espressa di ogni osservazione del consulente di parte.
- Se il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che ha già esaminato e replicato alle critiche di parte, la motivazione è sufficiente quando richiama le fonti del convincimento e il fatto storico decisivo risulta comunque considerato.
- La compensazione delle spese è legittima quando la controversia presenti profili di novità o di oggettiva difficoltà interpretativa, specie se la questione decisa non abbia precedenti consolidati al momento della proposizione della domanda.
- L’indennizzo per espropriazione deve rimanere in un rapporto ragionevole con il valore del bene e costituire un serio ristoro, senza però imporre necessariamente una piena riparazione integrale in ogni caso.
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