Cassazione Civile, Ordinanza n. 31151/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, in sede tributaria, di un'iscrizione ipotecaria e di atti ad essa collegati. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della contribuente, ritenendo inconferenti i motivi formulati perché non si erano specificamente censurati i presupposti della declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso originario, riferito a una comunicazione di iscrizione ipotecaria del 13 maggio 2011 e a un avviso di vendita del 14 maggio 2013, con ricorso notificato solo il 5 febbraio 2015. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi, ma in corso di giudizio il difensore dichiarava la rinuncia al ricorso in ragione dell'accesso alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (cd. rottamazione ter), ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 3, comma 6. L'Agenzia delle Entrate comunicava poi l'effettivo accesso della ricorrente alla procedura agevolata.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che la definizione agevolata, una volta perfezionata alle condizioni di legge, comporta l'estinzione del processo. La Corte ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, e ha escluso l'ulteriore contributo unificato, poiché tale misura non si estende ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia/definizione agevolata.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, art. 3, comma 6
"Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti."
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, unita al perfezionamento della procedura e alla documentazione dei pagamenti, è idonea a determinare l'estinzione del processo.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, se perfezionata, determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, senza pronuncia di condanna in presenza di estinzione per definizione agevolata.
La regola generale sulla condanna alle spese in caso di rinuncia al ricorso non si applica quando ciò contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata tributaria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, perché la norma ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato, richiamata per escluderne l'applicazione nel caso di estinzione.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Richiamato nel percorso motivazionale della decisione di merito per il profilo della tardività del ricorso originario.
Massime di principio
- La definizione agevolata dei debiti tributari iscritti a ruolo, quando sia effettivamente perfezionata alle condizioni previste dalla legge e sia documentato l'adempimento, determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Nel giudizio tributario estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non va applicata la regola generale di condanna sulle rinunce prevista dal codice di procedura civile se incompatibile con la finalità deflattiva della procedura.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica estensivamente ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a definizione agevolata.
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