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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34522/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione avverso tale decreto, ma il Tribunale di Roma l'ha dichiarata inammissibile per tardività. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell'art. 136 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non le fosse mai stata rituale comunicazione del decreto, che la sola schermata SICID non provasse l'effettiva comunicazione nelle forme di rito, e che non potesse gravare sul Pubblico Ministero l'onere di dimostrare la data di effettiva conoscibilità dell'atto. Ha inoltre valorizzato un'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto il difetto di sommaria esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e, comunque, ha ritenuto la decisione del Tribunale conforme al consolidato orientamento di legittimità: per l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso ex patrocinio a spese dello Stato si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Poiché, anche a voler escludere una rituale comunicazione, il ricorso era comunque tardivo rispetto al termine lungo, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione è stata confermata. Nessuna statuizione sulle spese; escluso anche l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di tali modalità, opera il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario che il ricorso contenga una sommaria esposizione dei fatti di causa, la cui mancanza comporta inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Quando la decisione di merito è conforme all'interpretazione consolidata della Corte di cassazione, il ricorso non supera il filtro dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., anche se la motivazione del giudice di merito risulti in parte correggibile.
  • Nel giudizio di opposizione ai decreti in materia di spese di giustizia, la contestazione sulla ritualità della comunicazione non esonera dall'applicazione del termine lungo ove non sia rispettato il termine breve, sicché la tardività può essere accertata anche in assenza della dimostrazione di una valida comunicazione.
  • Per i provvedimenti decisori e definitivi, l'assenza di comunicazione o notificazione non elimina la soggezione al termine lungo d'impugnazione, che funge da limite esterno all'esercizio del rimedio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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