Cassazione Civile, Ordinanza n. 15929/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune ha contestato alla società l'omesso pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'annualità 2013, per euro 19.378,00. La società ha impugnato l'atto sostenendo che alcune superfici aziendali destinate a magazzino, deposito e stoccaggio della merce erano funzionalmente collegate alle aree di produzione e producevano rifiuti speciali non pericolosi, quindi non dovessero essere assoggettate a tassazione o dovessero esserlo in misura ridotta ai sensi dell'art. 1, comma 649, della l. 147/2013 e della risoluzione MEF n. 2/2014. In cassazione ha dedotto un unico motivo, formalmente articolato come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. e violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando che la CTR non avrebbe considerato né la relazione tecnica di parte né il verbale di sopralluogo del Comune, oltre ad avere erroneamente applicato l'art. 2697 c.c. quanto all'onere della prova.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari del Comune sulla legittimazione a ricorrere e sulla commistione dei motivi, ma ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso. In particolare, ha osservato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di una questione giuridica; inoltre, la doglianza ex art. 360, n. 3, c.p.c. mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sulla natura dei rifiuti e sulla tassabilità delle superfici, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto all'art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito che la violazione della norma si configura solo se l'onere probatorio viene posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove già compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda questioni o argomentazioni giuridiche.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non se si contesti l'apprezzamento, ritenuto errato, dell'esito delle prove.
art. 1, comma 649, l. 147/2013
È richiamato dalla ricorrente quale norma che, secondo la sua lettura, escluderebbe dalla tassazione le superfici direttamente funzionali all'attività d'impresa ove si producano rifiuti speciali, ma la Corte non entra nel merito di tale interpretazione perché dichiara inammissibile il ricorso.
La memoria depositata in vista della decisione può essere utilizzata per colmare una lacuna della procura, attraverso documentazione idonea a identificare il soggetto che ha conferito il mandato.
La nullità relativa della procura per difetto di identificazione del conferente può essere opposta tempestivamente dalla controparte; se sanata con integrazione idonea, non comporta inammissibilità dell'atto.
art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove già apprezzate dal giudice di appello.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non di una questione interpretativa o di un argomento difensivo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice individui erroneamente la parte onerata della prova, non quando si contesti la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie.
- Se un motivo cumula violazione di legge e omesso esame, è comunque scrutinabile se le censure risultano chiaramente separabili e specifiche; la confusione dei profili non determina automaticamente inammissibilità.
- Una procura societaria con indicazione incompleta del conferente può essere sanata in cassazione tramite documenti che consentano di identificarlo con certezza, se la lacuna viene colmata tempestivamente.
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