Cassazione Civile, Ordinanza n. 22583/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'occupazione illegittima di alcuni terreni siti nel PEEP del Comune di Savona, frazione Legino, e la conseguente domanda di ristoro per equivalente, proposta da due soggetti che si qualificano come aventi causa dei proprietari originari. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto che il Comune fosse divenuto proprietario dei suoli indicati in citazione e aveva liquidato ai ricorrenti un importo pro quota, rigettando o dichiarando inammissibili le ulteriori pretese. Con il ricorso per cassazione i proprietari deducono: 1) mancata integrazione del contraddittorio e violazione delle norme sul litisconsorzio, per la pendenza di un giudizio pregiudiziale sull'individuazione degli eredi e per la mancata partecipazione di altri soggetti che avevano transatto; 2) violazione delle norme processuali per aver la Corte escluso dall'oggetto del giudizio alcuni mappali asseritamente introdotti con successive difese e documenti; 3) omesso esame/carenza di motivazione sul danno derivante dalla perdita della possibilità di disporre dei terreni; 4) falsa applicazione delle norme in tema di espropriazione/occupazione acquisitiva e dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, per avere liquidato un indennizzo ritenuto incongruo senza valorizzare tutte le consulenze; 5) omessa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità e comunque infondato nella parte in cui prospettava un litisconsorzio necessario tra i comproprietari, affermando che nell'ipotesi di occupazione illegittima ciascun comproprietario ha un autonomo diritto al ristoro pro quota e non sussiste solidarietà attiva né necessità di integrazione del contraddittorio per tutti i partecipanti alla comunione. Ha reputato il secondo motivo inammissibile perché non confrontato con la ratio decisiva della sentenza impugnata, ossia la tardività dell'estensione della domanda a mappali non indicati nella citazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per genericità e perché mirava a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Il quarto motivo è stato giudicato inammissibile in quanto volto a contestare l'apprezzamento delle prove e privo di trascrizione dei documenti rilevanti. Il quinto motivo è stato parimenti inammissibile poiché la decisione di disporre o meno la rinnovazione della c.t.u. rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
I motivi sono scrutinati anche alla luce dei limiti del ricorso per cassazione: il n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di un mero "punto"; le censure che richiedono una diversa valutazione del merito o delle prove sono inammissibili.
Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione o adeguata illustrazione degli atti e documenti rilevanti; la mancanza impedisce di comprendere il contenuto delle doglianze.
Il principio di non contestazione non si applica ai documenti prodotti in giudizio nel senso prospettato dai ricorrenti.
La censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
La motivazione è censurabile solo nei limiti di legge; non è sufficiente contestare genericamente la ritenuta insussistenza del danno o la scelta di non disporre nuove indagini.
Richiamato in relazione alla denunciata carenza di motivazione, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non idonea a superare il controllo di legittimità.
È invocato dai ricorrenti per il contraddittorio, ma la Corte esclude la necessità di integrazione nei termini prospettati.
Richiamato per la pendenza della lite pregiudiziale, senza però dimostrare in concreto l'incidenza sul giudizio di legittimità.
La domanda di restituzione del bene occupato è qualificata come domanda di reintegrazione in forma specifica, azionabile dal singolo danneggiato nei limiti della propria quota.
Invocato dai ricorrenti quale parametro di liquidazione, ma la censura è stata respinta come attacco alla valutazione di merito.
Richiamato insieme all'art. 42-bis nella doglianza sulla quantificazione dell'indennizzo, senza accoglimento.
Censurato dai ricorrenti in tema di quantificazione del danno, ma senza superare il vaglio di ammissibilità.
Richiamato dai ricorrenti per la misura del ristoro, ma la Corte non vi riconosce effetti sulla decisione impugnata.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere un asserito litisconsorzio necessario tra condividenti; la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, ove dovuto.
Massime di principio
- In caso di occupazione illegittima di un bene in comproprietà, ciascun comproprietario è titolare di un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio subito in proporzione alla propria quota; non si configura, per ciò solo, un litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti alla comunione.
- La domanda di restituzione del bene occupato va letta come domanda di reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c.; essa può essere fatta valere dal singolo danneggiato nei limiti della propria quota, senza necessità della partecipazione di tutti i comproprietari.
- In sede di legittimità il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve indicare e trascrivere gli atti e i documenti decisivi su cui fonda la censura; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve individuare un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice di merito, non potendo risolversi in una generica critica alla motivazione o in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- La valutazione delle prove, delle consulenze tecniche e l'opportunità di disporre una rinnovazione della c.t.u. rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- L'estensione della domanda a beni ulteriori rispetto a quelli originariamente indicati deve risultare tempestiva secondo le regole processuali applicabili; se la Corte di merito ritiene tardiva l'estensione, il ricorrente deve attaccare proprio tale ratio decisoria.
- Il principio di non contestazione non può essere invocato per attribuire valore vincolante ai documenti prodotti in giudizio secondo una lettura che ne alteri il regime probatorio.
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