Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04925/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di addebito emesso dall’INPS per euro 24.373, relativo a presunte agevolazioni contributive indebitamente fruite nel settore agricolo per il periodo aprile 2006-dicembre 2007. La corte d’appello, in riforma del primo grado, aveva rigettato l’opposizione del datore di lavoro, ritenendo che per mantenere il diritto agli sgravi dovesse essere rispettato il miglior trattamento tra contratto collettivo nazionale e contratto territoriale, e rilevando che il ricorrente aveva ammesso di non applicare i minimi tabellari del contratto provinciale. Con il ricorso per cassazione il datore di lavoro deduceva: 1) violazione della disciplina sul minimale contributivo e sugli sgravi, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente preso a riferimento il contratto territoriale quale parametro più favorevole; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 416 c.p.c., assumendo che l’onere di provare il mancato rispetto del contratto collettivo gravasse sull’INPS quale creditore; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. in punto di spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, ai fini del minimale contributivo ex art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989, la retribuzione da assumere a base di calcolo è quella risultante dagli accordi sindacali o dal contratto individuale se superiore alla misura minima del contratto collettivo nazionale; solo in mancanza di una retribuzione superiore rileva il trattamento previsto dalla contrattazione nazionale di settore. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, precisando che l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per fruire degli sgravi grava sull’impresa che ne invoca il beneficio; nel caso concreto, inoltre, era pacifico che non fosse stato applicato il contratto collettivo di maggior favore. Il terzo motivo sulle spese è rimasto assorbito dal rigetto. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini del minimale contributivo, la base di calcolo è la retribuzione dovuta in applicazione della contrattazione collettiva nazionale di settore, salvo che accordi sindacali o contratto individuale prevedano una retribuzione superiore; in tal caso opera la retribuzione più elevata.
  • Nei giudizi relativi a sgravi o agevolazioni contributive, l’onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti per fruire del beneficio grava sull’impresa che lo pretende.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto che non è stato applicato il contratto collettivo di maggior favore, non vi è violazione delle regole sull’onere della prova nel negare lo sgravio.
  • La censura sulle spese processuali resta assorbita quando il ricorso principale viene integralmente rigettato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.