Cassazione Civile, Ordinanza n. 04900/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal disconoscimento, da parte dell'INPS, di giornate di lavoro agricolo riferite all'anno 2007 e dalla conseguente cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. La lavoratrice aveva agito per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di un'azienda agricola, la reiscrizione nello speciale elenco e il mantenimento delle somme richieste in restituzione dall'ente a titolo di indennità di disoccupazione. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto l'azione tardiva perché non impugnata nel termine di decadenza la pubblicazione telematica del disconoscimento effettuata dall'INPS ai sensi dell'art. 38, comma 7, D.L. 98/2011. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione dell'art. 38, commi 6 e 7, D.L. 98/2011 per avere la Corte territoriale applicato retroattivamente la disciplina della notifica telematica anche a giornate antecedenti al 31 dicembre 2010; (2) violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 11 preleggi, con censura di illegittimità e irragionevolezza della norma per asserita violazione del principio di irretroattività; (3) omessa valutazione delle prove testimoniali, ritenute non attendibili dal giudice di merito in quanto contrastanti con gli accertamenti ispettivi dell'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui la notificazione del disconoscimento mediante pubblicazione sul sito INPS ex art. 38, comma 7, D.L. 98/2011 può riguardare anche giornate lavorative relative ad anni anteriori all'entrata in vigore della norma, poiché la disposizione disciplina soltanto la forma e le modalità di comunicazione dell'atto, non il potere sostanziale di disconoscimento. Ha inoltre escluso la violazione del principio di irretroattività, osservando che la norma si applica agli elenchi successivi alla sua entrata in vigore e che la fonte del potere dell'ente resta negli artt. 15, comma 3, D.L. 7/1970 e 9, comma 1, D.Lgs. 375/1993. Ha ritenuto il terzo motivo assorbito, poiché la decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970 rendeva superfluo l'esame del diritto alla prestazione e delle prove. Nessuna pronuncia sulle spese per l'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato però disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, commi 6 e 7, D.L. n. 98 del 2011 conv. con L. n. 111 del 2011
la pubblicazione telematica sul sito INPS costituisce valida forma di notificazione del disconoscimento; la disciplina attiene solo alle modalità di comunicazione e può riferirsi anche a giornate lavorative anteriori, se contenute in elenchi successivi all'entrata in vigore della norma
la mancata impugnazione nel termine comporta la decadenza dall'azione avverso il disconoscimento delle giornate lavorative e preclude l'esame della pretesa alla prestazione
art. 15, comma 3, D.L. n. 7 del 1970
è richiamato quale fonte del potere dell'INPS di verificare i presupposti per l'erogazione delle provvidenze ai lavoratori agricoli
art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 375 del 1993
è richiamato quale ulteriore base normativa del potere di verifica e disconoscimento dell'ente previdenziale
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente per contestare la ragionevolezza e la legittimità costituzionale della disciplina, ma la censura è stata respinta
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente per lamentare la compressione del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la violazione
art. 11 preleggi
richiamato per sostenere il principio di irretroattività, ritenuto non violato
richiamato per il rinvio al supporto argomentativo dei precedenti di legittimità
Corte Cost. n. 45 del 2021
richiamata per affermare che la pubblicazione sul sito INPS è forma di pubblicità idonea a integrare la conoscenza erga omnes e a far decorrere il termine decadenziale
richiamato per l'esonero dalle spese di lite nel giudizio di cassazione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La pubblicazione telematica sul sito dell'ente previdenziale può costituire valida notifica del disconoscimento delle giornate lavorative e far decorrere il termine di decadenza per impugnarlo, purché la disciplina sia letta come norma sulle modalità di comunicazione dell'atto.
- La norma che regola la forma della notificazione del disconoscimento può applicarsi anche a giornate di lavoro riferite a periodi anteriori all'entrata in vigore, se il provvedimento pubblicato è successivo; non vi è retroattività vietata quando non viene modificato il potere sostanziale dell'ente ma solo il suo veicolo comunicativo.
- Una volta maturata la decadenza dall'impugnazione del disconoscimento delle giornate agricole, resta assorbita la domanda sulla spettanza della prestazione previdenziale collegata e non occorre esaminare le prove sul rapporto di lavoro.
- La pubblicazione sul sito istituzionale dell'INPS è considerata forma di pubblicità idonea a garantire una conoscibilità generalizzata dell'atto e un termine ragionevole per la sua conoscenza da parte del lavoratore interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04823/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04847/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04887/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04897/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04898/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04902/2024 del 23/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →