Cassazione Civile, Ordinanza n. 04823/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso introdotto per ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dopo un disconoscimento del rapporto di lavoro e la conseguente cancellazione dagli elenchi. Nel corso del procedimento amministrativo-giudiziario, prima della notificazione del ricorso, l'INPS ha accolto la pretesa e ha disposto la reiscrizione, così che il primo grado si è chiuso con cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha allora impugnato la decisione della Corte d'appello di Potenza limitatamente al capo sulle spese, contestando la compensazione disposta dal Tribunale e confermata in appello. Con quattro motivi ha dedotto: 1) nullità per violazione del contraddittorio, per non avere la Corte sollecitato il contraddittorio sulla rilevata improponibilità della domanda e per omessa lettura del dispositivo; 2) falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 533/1973; 3) motivazione apparente e contraddittoria; 4) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che ai fini della pendenza della lite conta solo il deposito del ricorso e non la notificazione, sicché non poteva valorizzarsi, per compensare le spese, il fatto che la domanda fosse stata soddisfatta prima della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, in quanto prioritari, il terzo e il quarto motivo: la motivazione della sentenza impugnata non era né mancante né solo apparente, perché esponeva in modo sufficiente le ragioni della compensazione delle spese; inoltre, la disciplina delle spese applicabile era quella vigente al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, e nel caso concreto la compensazione era legittima. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, anche se la lite si instaura con il deposito del ricorso, il fatto che il convenuto abbia soddisfatto la pretesa prima della notificazione dell'atto introduttivo può essere apprezzato dal giudice ai fini della regolazione delle spese, in termini analoghi alla soccombenza reciproca e secondo il principio di causalità, perché il giudizio risulta divenuto in gran parte superfluo al momento dell'instaurazione del contraddittorio. I restanti motivi sono stati assorbiti. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per difetto di sostanziale attività difensiva dell'INPS, ed è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per la deduzione dei vizi di violazione di legge e nullità della sentenza in cassazione
richiamato come parametro del contraddittorio preventivo sulla questione rilevata d'ufficio
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla lettura del dispositivo in udienza
invocato per contestare la qualificazione della fattispecie e la disciplina del rito del lavoro
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata
art. 32, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. a sostegno della censura di motivazione
richiamato in tema di contenuto della motivazione
"se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"
nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione totale o parziale delle spese nelle ipotesi tipizzate, cui si aggiungono le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni dopo l'intervento della Corte costituzionale
richiamato dalla parte ricorrente nel motivo sulla disciplina delle spese
evocato dalla Corte come criterio generale di regolazione delle spese secondo soccombenza e causalità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato quale parametro del vizio di mancanza o apparenza della motivazione
richiamato solo in via indiretta dalla tassonomia, non dal testo della sentenza
Massime di principio
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può valorizzare non solo l'esito formale della lite, ma anche il principio di causalità e la concreta utilità della prosecuzione del processo quando la pretesa sia già stata soddisfatta prima della notificazione dell'atto introduttivo.
- La sopravvenuta soddisfazione del diritto tra deposito del ricorso e notifica può costituire una ragione idonea a giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, perché il contraddittorio viene instaurato quando il risultato sostanziale è già stato raggiunto.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la sentenza è priva di motivazione in senso grafico o logico, oppure se la motivazione è talmente incoerente da non essere riconoscibile come giustificazione del decisum; non basta che la motivazione sia sintetica.
- La disciplina delle spese applicabile è quella vigente al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado; la successiva impugnazione sul capo spese va valutata alla luce di quel regime normativo.
- La compensazione delle spese può essere legittimamente disposta anche quando la parte convenuta ha determinato l'instaurazione della lite, se la domanda risulta soddisfatta prima della notificazione e il processo diventa in larga parte superfluo al momento dell'instaurazione del contraddittorio.
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