Cassazione Civile, Ordinanza n. 04897/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano frequentato, tra il 1998 e il 2006, corsi di specializzazione medico-chirurgica e sostenevano di avere ricevuto soltanto la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, mentre avrebbero avuto diritto al trattamento economico introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 e attuato solo dal d.P.C.M. 7 marzo 2007, chiedendo il risarcimento del danno pari alla differenza tra quanto percepito e quanto asseritamente dovuto. In via subordinata chiedevano anche gli aumenti della borsa di studio previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, deducendo che non erano stati applicati l'adeguamento al tasso di inflazione programmato e l'adeguamento triennale connesso alla contrattazione del comparto sanità. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciavano la violazione di varie norme nazionali e comunitarie, sostenendo che l'ordinamento italiano avesse adempiuto tardivamente agli obblighi europei solo con il d.lgs. n. 368 del 1999 e che dunque esse avessero diritto al risarcimento per il ritardo di attuazione, oltre a lamentare una disparità di trattamento tra specializzandi ante e post 2006/2007. Con il secondo motivo censuravano la negazione dell'indicizzazione e dell'adeguamento triennale della borsa di studio, richiamando l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e successive norme finanziarie che, a loro dire, non avrebbero inciso su tali diritti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la questione era già stata risolta in modo consolidato nel senso che l'obbligo comunitario di adeguata remunerazione era stato adempiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991 e non con il d.lgs. n. 368 del 1999, il quale ha introdotto un nuovo e diverso contratto di formazione specialistica applicabile solo dall'anno accademico 2006/2007. Ha parimenti ritenuto inammissibile il secondo motivo, sempre ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la giurisprudenza consolidata esclude che, dal 1998 al 2005, le borse di studio dei medici specializzandi fossero soggette sia all'indicizzazione annuale sia all'adeguamento triennale, essendo tali incrementi stati bloccati da successive disposizioni legislative. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di legittimità in favore sia delle amministrazioni statali sia dell'università intimata, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte lo applica per dichiarare inammissibili entrambi i motivi, poiché le questioni di diritto sono già risolte dalla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre argomenti per mutare orientamento.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte vi rinvia per richiamare in modo sintetico la motivazione di precedenti conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
artt. 20, 35, 37, 39, 40 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999
Richiamati come norme poste a fondamento della tesi delle ricorrenti; la Corte ribadisce però che esse non segnano il primo recepimento dell'obbligo comunitario, ma introducono un nuovo ordinamento applicabile solo dal 2006/2007.
artt. 1, 4 e 6 del d.lgs. n. 257 del 1991
La Corte ribadisce che questo decreto ha dato attuazione agli obblighi europei sull'adeguata remunerazione e che l'art. 6 prevedeva aumenti poi bloccati da leggi successive.
art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005
Gli effetti delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368 del 1999 sono applicabili solo dall'anno accademico 2006/2007.
art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991
Contiene la disciplina dell'aggiornamento della borsa di studio, ma la Corte conferma che gli aumenti annuali e triennali non erano dovuti per effetto di successive norme di blocco.
art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992
Richiamato come disposizione che ha bloccato l'aggiornamento di indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere.
art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997
È interpretato nel senso di aver bloccato per il triennio 1998-2000 sia l'incremento annuale legato al tasso di inflazione programmato sia l'adeguamento triennale della borsa di studio.
art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002
Conferma il blocco degli aggiornamenti e mantiene consolidato l'importo delle borse di studio fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro.
art. 1, commi 66 e 67, della legge n. 662 del 1996
Richiamati come norme che confermano e modificano il divieto di aggiornamento degli emolumenti soggetti alla variazione del costo della vita.
art. 22 della legge n. 488 del 1999
Richiamato come ulteriore conferma del blocco degli aggiornamenti economici.
art. 36 Cost.
La Corte ribadisce che non è applicabile, perché il rapporto degli specializzandi non è lavoro subordinato né parasubordinato e non c'è sinallagma tra attività svolta ed emolumento.
Massime di principio
- Il recepimento delle direttive europee sull'adeguata remunerazione dei medici specializzandi si è perfezionato con il d.lgs. n. 257 del 1991; il d.lgs. n. 368 del 1999 ha introdotto un nuovo ordinamento e un diverso contratto di formazione specialistica, non costituendo il primo adempimento dell'obbligo comunitario.
- Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi la disciplina previgente del 1991, sia sul piano ordinamentale sia su quello economico, per espressa previsione legislativa.
- La differenziazione di trattamento tra specializzandi di epoche diverse deriva dalla successione delle leggi nel tempo e non integra, di per sé, disparità di trattamento illegittima.
- Le norme successive di blocco degli aggiornamenti economici impediscono di riconoscere, per gli anni dal 1998 al 2005, l'indicizzazione annuale e l'adeguamento triennale della borsa di studio degli specializzandi.
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già decise in modo consolidato dalla giurisprudenza di cassazione senza offrire argomenti idonei a mutare orientamento.
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