Cassazione Civile, Ordinanza n. 04898/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda di un pensionato volta a ottenere la rivalutazione dei contributi per esposizione ad amianto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 257 del 1992. La corte territoriale aveva riformato la decisione di primo grado e aveva ritenuto prescritto il diritto, individuando il dies a quo nella data del pensionamento, sul presupposto che non fosse stata provata una consapevolezza successiva dell'esposizione all'amianto. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2934 c.c., sostenendo che il diritto alla rivalutazione era stato erroneamente trattato come diritto autonomo soggetto a prescrizione anche per soggetti già pensionati all'entrata in vigore della disciplina del 2003; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2935 e 2697 c.c., lamentando l'erronea ripartizione dell'onere della prova in tema di prescrizione; con il terzo ha dedotto violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando l'individuazione automatica del decorso prescrizionale dalla data del pensionamento in assenza di prova della consapevolezza dell'esposizione; con il quarto ha nuovamente denunciato violazione dell'art. 2935 c.c. sulla decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'affermazione per cui il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è un diritto autonomo e, in astratto, soggetto a prescrizione anche per chi era già pensionato al 1.10.2003. Ha invece accolto i motivi dal secondo al quarto, affermando che la prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza dell'esposizione all'amianto e che tale momento può essere successivo al pensionamento; inoltre, la prova di tale decorrenza deve essere fornita da chi eccepisce la prescrizione. Conseguentemente, la sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
costituisce il fondamento della domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, configurata come diritto autonomo.
la Corte ribadisce che il diritto alla rivalutazione contributiva è soggetto a prescrizione in astratto, anche per soggetti già pensionati alla data rilevante del 2003.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nella consapevolezza dell'esposizione all'amianto.
l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione di prescrizione grava su chi la solleva.
richiamato dal ricorrente per contestare l'uso di presunzioni sulla data di decorrenza della prescrizione.
richiamato dal ricorrente per contestare la presunzione della consapevolezza dell'esposizione alla data del pensionamento.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è un diritto autonomo e non una mera componente del singolo rateo pensionistico, con conseguente applicabilità della prescrizione in via generale anche nei confronti di soggetti già pensionati.
- Ai fini della prescrizione di tale diritto, il termine decorre dal momento in cui l'interessato acquisisce consapevolezza dell'esposizione all'amianto; tale momento può essere successivo al pensionamento.
- In tema di eccezione di prescrizione, grava su chi la solleva l'onere di provare i fatti da cui dipende la decorrenza del termine prescrizionale.
- Non è corretto individuare automaticamente il dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento in assenza di prova della successiva o contestuale consapevolezza dell'esposizione da parte dell'interessato.
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