Cassazione Civile, Ordinanza n. 04887/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di una lavoratrice volta a ottenere dalla società datrice di lavoro il pagamento di differenze retributive e del trattamento di fine rapporto, oltre alla regolarizzazione contributiva. In primo grado la domanda era stata respinta. La lavoratrice proponeva appello, ma la Corte d'appello dichiarava improcedibile l'impugnazione perché non era stata notificata alla controparte né l'atto di gravame né il decreto di fissazione dell'udienza. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva violazione dell'art. 153 c.p.c. e degli artt. 4, 24 e 111 Cost., sostenendo che la mancata notifica era dipesa da un legittimo impedimento: un malfunzionamento del sistema informatico dello studio del difensore, causato da infezione da malware/ransomware, che avrebbe impedito la ricezione della comunicazione di cancelleria e quindi la tempestiva notifica. Invocava quindi la rimessione in termini e sosteneva che il principio di ragionevole durata dovesse essere bilanciato con quello del giusto processo, consentendo comunque un termine per provvedere alla notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta, in diritto, la declaratoria di improcedibilità dell'appello per mancata notifica dell'atto di gravame e del decreto di fissazione dell'udienza, rilevando che nel giudizio di appello del rito lavoro non è consentita la concessione di un nuovo termine per sanare l'omissione. Quanto alla rimessione in termini, ha ribadito che essa presuppone una causa non imputabile con carattere di assolutezza e non una mera difficoltà; nel caso concreto, inoltre, la ricorrente non aveva assolto all'onere di autosufficienza del ricorso, non avendo trascritto le note di trattazione né l'attestazione del tecnico informatico e non consentendo così il controllo sulla decisività del documento e sulla effettiva allegazione del preteso malfunzionamento in appello. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente non ha svolto difese. È stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La rimessione in termini richiede una causa non imputabile che presenti caratteri di assolutezza; non basta una impossibilità relativa o una mera difficoltà.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente per cassazione deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo gli atti e i documenti rilevanti e indicando specificamente la loro collocazione processuale.
art. 111 Cost.
Il principio di ragionevole durata del processo non consente di derogare alla regola dell'improcedibilità dell'appello non notificato nel rito lavoro di secondo grado.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto idoneo a superare il difetto di notificazione e i limiti della rimessione in termini.
art. 4 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di inammissibilità del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- Nel rito lavoro, la mancata notificazione dell'appello al resistente comporta l'improcedibilità dell'impugnazione e non può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine da parte del giudice di appello.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone un impedimento non imputabile alla parte, connotato da assolutezza; non è sufficiente un generico malfunzionamento o una difficoltà organizzativa del difensore se non adeguatamente provata.
- Nel ricorso per cassazione, chi censura la valutazione di genericità o di insussistenza di una causa non imputabile deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti e dei documenti decisivi, nonché la loro localizzazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il principio di ragionevole durata del processo non prevale, nel giudizio di appello del rito lavoro, sulla tutela dell'affidamento della controparte al consolidamento del provvedimento impugnato entro un termine predeterminato.
- La mancata difesa dell'intimato in cassazione esclude la regolazione delle spese, ma non impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti.
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