Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04847/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una lavoratrice diretta ad accertare l'esistenza di rapporti di lavoro agricolo per gli anni 2007 e 2008, domanda respinta per intervenuta decadenza. La Corte d'appello ha ritenuto che la lavoratrice fosse decaduta dall'impugnazione perché non aveva contestato entro il termine previsto l'elenco nominativo trimestrale contenente il disconoscimento delle giornate, pubblicato telematicamente dall'INPS sul proprio sito ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 6 e 7, del d.l. n. 98 del 2011, per avere la Corte d'appello applicato retroattivamente la nuova disciplina anche a cancellazioni relative a giornate di lavoro anteriori al 2011; (2) violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 11 preleggi, sostenendo che l'interpretazione seguita violerebbe il principio di irretroattività, lederebbe diritti quesiti e sarebbe irragionevole e incostituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui la notificazione del disconoscimento mediante pubblicazione telematica nel sito INPS, prevista dall'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, può riguardare anche giornate lavorative riferite a periodi anteriori all'entrata in vigore della norma. Ha chiarito che la disposizione disciplina solo la forma e le modalità di comunicazione dell'atto di disconoscimento, non la fonte del potere dell'INPS di effettuare il disconoscimento, che resta ancorata ad altre norme già vigenti; pertanto non vi è violazione del principio di irretroattività. Ha inoltre richiamato la decisione della Corte costituzionale n. 45 del 2021 sulla idoneità della pubblicazione sul sito a integrare conoscenza erga omnes e a far decorrere il termine decadenziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, le spese sono state compensate in ragione dei recenti interventi chiarificatori, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 6 e 7, D.L. n. 98 del 2011 conv. con L. n. 111 del 2011

    La norma disciplina la pubblicazione telematica sul sito INPS dell'elenco contenente il disconoscimento delle giornate lavorative e la relativa notifica al lavoratore; si applica anche a disconoscimenti relativi a giornate anteriori all'entrata in vigore, perché regola la forma della comunicazione e non il potere sostanziale di disconoscimento.

  • art. 22 D.L. n. 7 del 1970

    È richiamato come base del termine di decadenza per l'impugnazione del disconoscimento notificato all'interessata.

  • art. 15, comma 3, D.L. n. 7 del 1970

    Individua, insieme ad altre disposizioni, la fonte del potere dell'ente previdenziale di verificare i presupposti per l'erogazione delle provvidenze ai lavoratori agricoli.

  • art. 9, comma 1, D.lgs. n. 375 del 1993

    Concorre a fondare il potere dell'ente previdenziale di controllo e verifica dei presupposti per l'iscrizione e l'erogazione delle prestazioni agricole.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità retroattiva della disciplina, ma la Corte esclude la violazione perché la norma sopravvenuta regola solo la modalità di notificazione.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per censurare l'asserita irragionevolezza dell'interpretazione seguita dalla Corte territoriale; la censura è respinta.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per sostenere la lesione del diritto di difesa derivante dalla notificazione telematica; la Corte non ravvisa la violazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione dei precedenti di legittimità già conformi.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La Corte precisa che la domanda di mero accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli non rientra nel perimetro dell'esonero dalle spese previsto da tale norma.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del disposto relativo all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La pubblicazione telematica sul sito dell'ente previdenziale può integrare valida notificazione del disconoscimento delle giornate lavorative e far decorrere il termine di decadenza per l'impugnazione, purché la disciplina riguardi la forma della comunicazione e non il potere sostanziale dell'ente.
  • Una norma sopravvenuta che regola esclusivamente le modalità di notificazione di un atto amministrativo può applicarsi anche ad atti relativi a periodi anteriori, senza violare il principio di irretroattività, se non incide su rapporti esauriti né modifica il contenuto del potere sostanziale esercitato.
  • La contestazione della ragionevolezza costituzionale del sistema di pubblicazione telematica deve essere specifica e puntualmente argomentata; deduzioni generiche non sono idonee a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato.
  • Quando esistono precedenti di legittimità recenti e conformi, la Corte può limitarsi a richiamarli per relationem senza svolgere una nuova e autonoma analisi estesa di tutte le doglianze.
  • La domanda di mero accertamento dell'iscrizione negli elenchi agricoli non consente automaticamente l'applicazione dell'esonero dalle spese previsto per specifiche controversie previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.