Cassazione Civile, Ordinanza n. 00051/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla mancata conclusione del contratto individuale per il conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa, nonostante la designazione del dirigente medico da parte del Direttore Generale della ASL. Il giudice di merito aveva riconosciuto un risarcimento per responsabilità precontrattuale della struttura sanitaria, ritenendo ingiustificata la sospensione della stipula del contratto e ravvisando una violazione di correttezza e buona fede. In appello, però, era stato ritenuto tardivo l’ampliamento della domanda risarcitoria ad ulteriori voci retributive (indennità di direttore di struttura complessa, differenze di indennità di esclusività, quote TFR) e non provato il danno non patrimoniale. Il ricorrente principale censura tale impostazione, sostenendo che nel giudizio di primo grado aveva chiesto il ristoro di tutti i danni e che l’indicazione di singole voci non limitava la domanda complessiva; la ASL, con ricorso incidentale, contesta invece la configurabilità della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, deducendo che il dirigente conosceva le contestazioni disciplinari e il procedimento penale, che non vi era stata una vera designazione formalizzata e che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale: afferma che, in un giudizio risarcitorio, la domanda di ristoro di tutti i danni comprende in via generale tutti i pregiudizi causalmente riconducibili al medesimo fatto illecito o inadempimento, salvo che risulti una volontà espressa di escludere specifiche voci. Poiché nel ricorso introduttivo era stata chiesta la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, la successiva precisazione di ulteriori voci retributive non poteva essere qualificata come domanda tardiva. La sentenza d’appello è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame su tali profili. Il ricorso incidentale della ASL è dichiarato inammissibile perché mira in realtà a una diversa valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, ed è altresì soggetto ai limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. e della doppia conforme.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente principale come norma processuale asseritamente violata nella formulazione della domanda introduttiva.
Richiamato dal ricorrente principale nel dedurre la nullità della sentenza per vizi processuali.
Richiamato dal ricorrente principale nel dedurre la nullità della sentenza e l’erronea considerazione della domanda risarcitoria.
Usato dalla Corte per richiamare direttamente precedenti conformi in tema di unitarietà della domanda risarcitoria.
Invocato dal ricorrente incidentale per contestare la configurabilità della violazione degli obblighi di correttezza.
Invocato dal ricorrente incidentale; la Corte richiama il principio di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto quale parametro della responsabilità precontrattuale.
Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta in concreto rivolta al merito.
Richiamato nel ricorso incidentale per omesso esame di fatti decisivi; la Corte osserva che la censura non è conforme al testo vigente della norma.
Richiamato dalla Corte quale ulteriore sbarramento all’esame del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
Richiamato per la novella dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e per l’introduzione della regola della doppia conforme.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in presenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio la domanda di ristoro del danno deve essere interpretata in senso unitario: salvo una chiara volontà contraria dell’attore, essa ricomprende tutti i pregiudizi causalmente derivanti dal medesimo fatto illecito o inadempimento, anche se non tutti nominativamente indicati nell’atto introduttivo.
- Le specificazioni successive delle singole voci di danno non sono tardive quando si limitano a precisare o quantificare un petitum risarcitorio già formulato in termini generali; sono invece precluse solo se risulti che l’attore abbia inizialmente escluso quelle voci dal proprio thema decidendum.
- Il principio dell’unitarietà del danno risarcibile si coordina con quello dell’integralità del risarcimento: devono potersi considerare anche i pregiudizi insorti in corso di causa, purché derivino dal medesimo fatto originario.
- Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, contesti in realtà la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove è inammissibile, perché la critica alla fattispecie concreta non coincide con l’errore di sussunzione nella norma astratta.
- In presenza di doppia conforme e di ricorso fondato sull’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato nei termini fissati dalla disciplina processuale vigente.
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