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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00049/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La vicenda nasce dalla conferma, da parte della Corte d'appello, del rigetto della domanda di una dipendente INPS che aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della revoca dell'incarico di coordinatore provvisorio dell'Ufficio legale della direzione provinciale di Padova, con conseguente risarcimento del danno. L'incarico le era stato attribuito in via temporanea, in attesa dell'esito di selezioni interne per la copertura degli incarichi di coordinamento periferico. La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile la disciplina contrattuale sugli incarichi di coordinamento non dirigenziali solo per gli incarichi a regime, mentre per quelli provvisori e temporanei valeva la discrezionalità organizzativa dell'ente. La ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione di norme contrattuali collettive, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente valorizzato la natura non dirigenziale dell'incarico, mentre le clausole collettive richiamate avrebbero imposto la revoca solo in presenza di risultati negativi e nel rispetto di garanzie procedimentali; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei doveri di correttezza e buona fede, assumendo che l'incarico era stato revocato nonostante il vincitore della selezione fosse stato destinato ad altra sede e che, una volta resosi nuovamente vacante il posto, l'ente avrebbe dovuto riassegnarlo secondo graduatoria e non con scelta discrezionale ad interim a un altro soggetto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate entrambe le censure, osservando che non vi era stata una revoca ante tempus, ma la naturale cessazione dell'incarico provvisorio al venir meno del relativo presupposto, e che la successiva scelta organizzativa dell'ente non risultava assistita da violazioni dei principi di buona fede né da un vizio di omesso esame di fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'incarico conferito alla ricorrente era provvisorio e destinato a cessare con la conclusione della procedura selettiva; pertanto non si è trattato di una revoca illegittima, ma di cessazione automatica dell'incarico. Inoltre, la successiva assegnazione ad interim ad altro dipendente è stata ricondotta alla discrezionalità organizzativa dell'ente, esercitata senza violazione della buona fede contrattuale secondo gli accertamenti di merito non sindacabili in cassazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Invocato per censurare la violazione di legge in relazione alla disciplina contrattuale collettiva e ai principi di correttezza e buona fede.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Invocato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché il fatto era stato esaminato, sia pure con esito non condiviso dalla ricorrente.

  • artt. 35 e 36 c.c.n.l. 16.2.1999

    Richiamati dalla ricorrente; la Corte ha precisato che riguardano gli incarichi di coordinamento assegnati a regime e non quelli temporanei conferiti in via provvisoria.

  • artt. 72 e 73 c.c.n.l. 11.10.1996

    La Corte ha osservato che tali disposizioni erano state superate dal c.c.n.l. successivo, ma comunque non erano pertinenti agli incarichi temporanei come quello in causa.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati per sostenere la violazione di correttezza e buona fede; la Corte ha escluso la violazione sulla base dell'accertamento di fatto compiuto in appello.

  • artt. 19-21 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte d'appello li aveva ritenuti riferiti ai soli incarichi dirigenziali, e la Cassazione non ha smentito tale impostazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Un incarico provvisorio conferito in attesa della definizione di una procedura selettiva cessa automaticamente con il venir meno del presupposto che ne giustificava l'attribuzione, senza che occorra una revoca in senso tecnico.
  • Le disposizioni collettive che disciplinano gli incarichi di coordinamento "a regime" non si applicano, se non espressamente previsto, agli incarichi temporanei conferiti in via provvisoria per coprire una vacanza di posto.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, quando quel fatto risulti comunque valutato nella motivazione impugnata.
  • La violazione dei doveri di correttezza e buona fede non può essere affermata in astratto, ma deve emergere da specifici accertamenti di fatto sulla condotta dell'ente e sul concreto pregiudizio subito dal lavoratore.
  • Quando l'ente dispone di discrezionalità organizzativa nell'assegnazione di incarichi temporanei, il sindacato giudiziale è limitato alla verifica di eventuali violazioni di legge o dei canoni di correttezza e buona fede, non potendo sostituirsi alla valutazione organizzativa se questa è logicamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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