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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00055/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

In sede di opposizione allo stato passivo di un fallimento, un lavoratore chiedeva l’ammissione di un credito per trattamento di fine rapporto pari a euro 2.509,64, escluso dal tribunale sulla base di un CUD depositato dal medesimo lavoratore, ritenuto attestante l’avvenuto pagamento del TFR. Il tribunale aveva inoltre reputato inammissibili o inidonei i capitoli di prova orale dedotti. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il tribunale non avesse pronunciato sul disconoscimento della veridicità del CUD, che egli avrebbe già esplicitamente formulato in opposizione ai sensi dell’art. 214, primo comma, c.p.c.; con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la curatela non avesse provato il fatto estintivo del credito e che il tribunale avesse erroneamente attribuito al CUD valore probatorio tale da superare la sua contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il richiamo al disconoscimento di scrittura privata era inconferente rispetto a un documento di provenienza unilaterale della controparte; inoltre, il tribunale aveva comunque esaminato e deciso sul fatto estintivo dedotto dalla curatela, escludendo quindi la violazione dell’art. 112 c.p.c. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché il giudice di merito aveva correttamente applicato le regole sull’onere della prova: nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente deve provare la fonte del credito, mentre la curatela deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi; la censura del ricorrente si risolveva, in realtà, in una critica alla valutazione delle prove e non in una violazione dell’art. 2697 c.c. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito decide comunque sul fatto estintivo dedotto e la doglianza mira in sostanza a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 214, primo comma, c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata presuppone una fattispecie compatibile con la diretta provenienza della scrittura o della sottoscrizione dalla parte che intende disconoscerla; non è pertinente rispetto a un documento di provenienza unilaterale della controparte.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente deve provare la fonte del credito, mentre la curatela deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi; la censura sulla ricostruzione del fatto o sulla valutazione delle prove non integra violazione dell’onere della prova.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    È richiamato solo per la riserva della motivazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento si applicano le ordinarie regole sull’onere della prova: l’opponente deve dimostrare la fonte negoziale o legale del proprio credito, mentre la curatela deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. non sussiste quando la censura attacca, in realtà, la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Non vi è omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. se il giudice di merito affronta il fatto decisivo dedotto, anche implicitamente, mediante una valutazione che esclude la pretesa azionata.
  • Il disconoscimento della scrittura privata richiede una contestazione formale e inequivoca ed è inconferente quando il documento non presenti i caratteri tipici della scrittura privata proveniente dalla parte che intende disconoscerlo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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