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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00048/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di un dipendente, inquadrato al terzo livello del CCNL Terziario, da mansioni di responsabilità informatica presso l’ufficio CED, poi da mansioni di assistenza post vendita, a mansioni assegnate al Team Scanning ritenute dal giudice di merito meramente esecutive e standardizzate, quindi inferiori al livello di inquadramento. Il Tribunale aveva accertato il demansionamento dal 27 gennaio 2014, ordinando alla società di adibire il lavoratore a mansioni compatibili e condannandola al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2103 c.c. e degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., sostenendo che l’onere di provare il demansionamento e l’inadempimento datoriale gravasse sul lavoratore, che i fatti fossero stati contestati specificamente e che i giudici avessero confrontato le mansioni con quelle sbagliate, facendo anche uso di scienza personale; 2) violazione degli artt. 112, 414 e 421 c.p.c. e degli artt. 2697, 2043 e 2059 c.c., lamentando omessa pronuncia sulla personalizzazione del danno biologico e deducendo che le allegazioni e la prova testimoniale fossero generiche o ammesse oltre i limiti dei poteri officiosi; 3) violazione degli artt. 2043, 2103, 1218, 2697 e 2729 c.c., contestando il riconoscimento del danno alla professionalità in base al solo demansionamento senza specifiche allegazioni e prove e senza corretta applicazione delle presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di allegato demansionamento quale inesatto adempimento dell’obbligo ex art. 2103 c.c., l’onere di provare l’esatto adempimento grava sul datore di lavoro, e la Corte territoriale si era attenuta a tale principio valutando le prove testimoniali e confrontando correttamente le mansioni attuali con quelle immediatamente precedenti e con il bagaglio professionale già acquisito. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile la doglianza di omessa pronuncia per difetto di specifica trascrizione del motivo d’appello e perché la sentenza d’appello non riportava una censura sulla personalizzazione del danno; infondata la censura sull’art. 414 e 421 c.p.c., poiché la prova era stata specificamente capitolata e la riformulazione dei capitoli rientra nei poteri del giudice del lavoro. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava solo a una rivalutazione del fatto e delle prove; ha comunque osservato che la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato indici presuntivi gravi, precisi e concordanti per ritenere provato il danno alla professionalità, qualificato come danno patrimoniale distinto dal danno biologico o non patrimoniale. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    in caso di allegato demansionamento, il datore di lavoro deve provare l’esatto adempimento o la legittimità dello ius variandi; il giudice deve verificare in concreto l’aderenza delle nuove mansioni alla professionalità acquisita

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come parametro per l’onere del debitore/datore di provare l’impossibilità della prestazione non imputabile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, ma la Corte ribadisce che, nel demansionamento allegato come inadempimento, la prova liberatoria grava sul datore

  • art. 115 c.p.c.

    la decisione di merito non si è fondata sul principio di non contestazione, ma sulla valutazione delle prove raccolte; non esiste un onere dell’attore di contestare l’altrui contestazione

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto dalla ricorrente ma non ritenuto violato, poiché la valutazione delle prove testimoniali è stata svolta dal giudice di merito

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di contestazione dei fatti nel rito del lavoro, ma senza esito favorevole

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro di denuncia di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro di denuncia di nullità processuali e omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia è deducibile solo se il motivo o l’eccezione di merito siano stati ritualmente e specificamente proposti e trascritti in cassazione

  • art. 414 c.p.c.

    la prova testimoniale era stata capitolata con sufficiente specificità sui disturbi derivati dal demansionamento

  • art. 421 c.p.c.

    il giudice del lavoro può riformulare i capitoli di prova eliminando i profili valutativi e può esercitare ampi poteri istruttori officiosi

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte conferma la prova del danno alla professionalità quale voce risarcibile nel caso concreto

  • art. 2059 c.c.

    richiamato in relazione al danno non patrimoniale e alla contestata personalizzazione del danno biologico

  • art. 2729 c.c.

    il danno alla professionalità può essere provato per presunzioni gravi, precise e concordanti, valutando durata del demansionamento, qualità della professionalità pregressa e altre circostanze concrete

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell’ordinanza nei termini previsti

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    menzionato come intervento modificativo dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Massime di principio

  • In caso di allegato demansionamento quale inesatto adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2103 c.c., spetta al datore di lavoro dimostrare l’esatto adempimento, la legittimità dello ius variandi o l’impossibilità non imputabile della prestazione.
  • La verifica della legittimità delle nuove mansioni va compiuta in concreto, confrontandole con la professionalità effettivamente acquisita dal lavoratore, senza affidarsi a una mera equivalenza formale tra vecchie e nuove mansioni.
  • La non contestazione opera come regola di delimitazione del thema decidendum, ma la sentenza può fondarsi sulla prova raccolta; non grava sull’attore l’onere di contestare la contestazione avversaria.
  • Il vizio di omessa pronuncia in cassazione richiede che il motivo o l’eccezione omessa sia stato ritualmente dedotto nel giudizio di merito e sia riportato con precisione nel ricorso per cassazione.
  • Nel rito del lavoro il giudice può intervenire sui capitoli di prova eliminando profili valutativi o suggestivi e ampliare l’istruzione nei limiti dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c.
  • Il danno alla professionalità da demansionamento ha natura patrimoniale e può essere provato anche per presunzioni semplici, valorizzando durata del demansionamento, qualità della professionalità pregressa, esito della dequalificazione e altre circostanze concrete.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
  • La personalizzazione del danno non patrimoniale e il danno biologico devono essere censurati con specifiche allegazioni e puntuale trascrizione dei motivi di merito, altrimenti la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoLicenziamentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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