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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00045/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato tra una società editrice/televisiva e una giornalista redattrice che aveva svolto in passato anche incarichi di conduzione e inviata speciale. In un precedente giudizio, tra le stesse parti, era stato accertato un demansionamento dal 2007 e la società era stata condannata a riallocare la dipendente in mansioni equivalenti e a risarcire il danno. Nel presente giudizio la lavoratrice ha chiesto il riconoscimento del perdurare del demansionamento nel periodo 30.7.2009-25.6.2015 e il relativo risarcimento; il Tribunale ha escluso il ripristino delle mansioni per la non attualità del demansionamento dopo l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., e ha negato il danno per asserita mancata specificazione del pregiudizio. La Corte d’appello, invece, ha ritenuto ammissibile l’appello della lavoratrice e ha riconosciuto il danno professionale, liquidandolo equitativamente nel 20% della retribuzione mensile per ogni mese di demansionamento. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., sostenendo che l’appello della lavoratrice fosse inammissibile per difetto di specificità; (2) violazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2103, 2697, 2727 e 2729 c.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe confuso inadempimento e danno e riconosciuto un danno non provato; (3) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che nel ricorso introduttivo non fossero stati allegati gli elementi costitutivi del danno da demansionamento. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo l’appello specifico e ammissibile, confermando che il danno professionale da demansionamento può essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente, e rilevando che le allegazioni e gli elementi fattuali risultavano dal giudizio e dalla precedente sentenza passata in giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto alla lavoratrice il danno professionale da demansionamento per il periodo 30.7.2009-25.6.2015, liquidato in via equitativa nel 20% della retribuzione mensile per ciascun mese di demansionamento. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    L’appello è ammissibile se consente di individuare le questioni e i punti contestati, con esposizione delle doglianze e richiesta di riforma della decisione; non è richiesta una forma sacramentale, purché siano chiare le censure mosse alla sentenza di primo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    Il gravame deve contenere censure specifiche e identificabili rispetto alla decisione impugnata; nella specie la Corte ha ritenuto rispettato tale requisito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La doglianza per violazione di legge è stata respinta perché la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi sul danno da demansionamento e sulla sua prova presuntiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Le censure di nullità della sentenza e del procedimento sono state escluse poiché la motivazione di merito e la struttura del gravame risultavano conformi alle norme processuali invocate.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è vizio di ultrapetizione o di omessa pronuncia quando il giudice di merito ricostruisce la domanda sulla base delle allegazioni e degli elementi processuali effettivamente dedotti.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ha ravvisato errore nel governo della responsabilità contrattuale per il demansionamento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il nesso tra inadempimento e danno risarcibile; la Corte ha confermato il riconoscimento del danno professionale.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta corretta in presenza di accertamento fattuale e di criteri motivati.

  • art. 2103 c.c.

    La Corte ha valorizzato la disciplina delle mansioni e del demansionamento come risultante dal rapporto nel periodo considerato e ha ritenuto non fondato l’assunto della società sulla cessazione automatica del demansionamento dopo la riforma.

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato in relazione all’onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la prova presuntiva del danno professionale.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ritenute mezzo idoneo a fondare la prova del danno professionale da demansionamento.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha ritenuto legittimo desumere il pregiudizio da indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il requisito di specificità dei motivi è soddisfatto quando il gravame consenta di individuare chiaramente le statuizioni censurate, le ragioni di dissenso e la richiesta di riforma, anche senza formule particolari.
  • Nel danno da demansionamento, la prova del pregiudizio professionale può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, valorizzando durata della dequalificazione, intensità dello scostamento dalle mansioni precedenti, effetti sulla progressione professionale e condotta datoriale complessiva.
  • La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il giudice di merito dia conto degli elementi di fatto considerati e del percorso logico seguito per determinare l’importo risarcitorio.
  • Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice ricostruisce la domanda sulla base delle allegazioni effettivamente svolte e degli elementi desumibili dagli atti di causa.
  • In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito sulla quantificazione del danno se la decisione impugnata mostra una motivazione non apparente e coerente con i criteri adottati.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaNullità

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