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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00158/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, assunto come autista soccorritore e inquadrato formalmente nella posizione A2 dell'Area A secondo la contrattazione collettiva applicabile al personale non dirigente degli enti pubblici economici, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'ente datore di lavoro per le differenze retributive maturate per lo svolgimento, in concreto e fin dall'inizio del rapporto, di mansioni asseritamente corrispondenti alla posizione B1 dell'Area B. L'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale di Roma, che aveva ritenuto insussistente il diritto alle differenze retributive valorizzando, in modo generico, una maggiore professionalità richiesta per l'Area B e senza svolgere un compiuto giudizio trifasico sulla base della contrattazione collettiva tempo per tempo vigente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme contrattuali collettive, dell'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 36 Cost., lamentando che il giudice di merito avesse applicato la disciplina collettiva sbagliata per il primo periodo lavorativo e avesse errato nel raffronto tra le declaratorie A e B, facendo leva su elementi tipici dell'Area C, non rilevanti nella controversia.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il precedente già reso in fattispecie sovrapponibile e ha censurato il decreto impugnato perché il Tribunale non aveva individuato correttamente la contrattazione collettiva applicabile nei diversi periodi del rapporto, né aveva effettuato il necessario giudizio trifasico: verifica dell'inquadramento posseduto, comparazione con il livello rivendicato e raffronto con le mansioni concretamente svolte, tenendo conto della contrattazione nazionale e integrativa vigente ratione temporis. La Corte ha chiarito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento di mansioni superiori rileva ai fini retributivi ex art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e non per la superiore qualifica. Ha inoltre precisato che l'autista soccorritore, alla luce delle declaratorie richiamate, non svolge mera attività di supporto strumentale propria dell'Area A, ma è inserito nel processo produttivo/assistenziale proprio dell'Area B, senza che sia necessario, per tale inquadramento, un preminente indice di autonomia. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando correttamente i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 209 l. fall.

    norma posta a base dell'opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale; il ricorso riguarda il rigetto di tale opposizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    fondamento formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 10 c.c.n.l. quadriennio normativo 2002-2005

    richiamato come disciplina collettiva applicabile al primo periodo del rapporto.

  • art. 13 c.c.n.l. quadriennio normativo 1998-2001

    richiamato nel motivo come fonte della classificazione professionale precedente.

  • artt. 7 e 8 c.c.n.i. Croce Rossa Italiana 1998-2001

    richiamati per definire le declaratorie delle aree professionali rilevanti nel giudizio di comparazione.

  • art. 6 c.c.n.l. quadriennio normativo 2006-2009

    richiamato come disciplina collettiva applicabile al periodo successivo del rapporto.

  • art. 12 contratto integrativo c.c.n.l. 2006-2009

    richiamato quale fonte che definisce il profilo professionale dell'autista soccorritore e la relativa collocazione nell'area B.

  • art. 36 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente per le mansioni effettivamente svolte.

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    applicato dalla Corte nel senso che, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori rileva ai soli fini retributivi e non del riconoscimento della superiore qualifica.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire al precedente di legittimità già pronunciato in fattispecie sovrapponibile, rinviandone la motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    citata quale legge di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice deve svolgere un giudizio trifasico: individuare l'inquadramento posseduto, individuare il livello rivendicato e confrontare entrambi con le mansioni concretamente svolte, verificando abitualità, prevalenza e connotati qualitativi, quantitativi e temporali dell'attività.
  • Quando il rapporto è regolato da più successive discipline collettive, la comparazione va compiuta per ciascun periodo con la contrattazione collettiva ratione temporis vigente, comprensiva della contrattazione integrativa applicabile; il giudice deve individuare d'ufficio i testi collettivi rilevanti.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'eventuale accertamento dello svolgimento di mansioni superiori comporta esclusivamente effetti economici ex art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, non il riconoscimento della superiore qualifica.
  • La qualificazione delle mansioni deve fondarsi sulle declaratorie contrattuali effettivamente vigenti e non su valutazioni generiche di maggiore o minore professionalità prive di un raffronto analitico tra le previsioni collettive e le attività in concreto espletate.
  • L'autista soccorritore, secondo le declaratorie richiamate, non svolge mera attività di supporto strumentale propria dell'Area A, ma si colloca nell'Area B perché inserito nel processo produttivo/assistenziale e chiamato a svolgerne fasi o fasce di attività secondo procedure predeterminate.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriRetribuzione e TFRAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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