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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00640/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, esercente attività di raccolta del vetro, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2003 con cui l'Ufficio contestava il mancato assoggettamento a IVA, con aliquota del 10%, delle cessioni di rottami di vetro derivanti da raccolta differenziata effettuate in favore di un'impresa cessionaria, applicando anche sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto e l'atto annullato; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, dichiarando dovuta l'IVA per il 2003 ma escludendo le sanzioni. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, per aver richiamato un presunto giudicato e un parere dell'Agenzia senza spiegare perché la questione fosse definitivamente decisa; 2) violazione dell'art. 11 dello Statuto del contribuente, sostenendo che la risposta all'interpello resa dall'Agenzia a favore della sola cessionaria non potesse vincolare anche la cedente ricorrente; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare il rapporto tra cedente e cessionaria e la destinazione del materiale vetroso; 4) omessa pronuncia sul regime del reverse charge ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 633/1972; 5) violazione della stessa norma, poiché l'IVA sarebbe stata pretesa due volte e comunque il tributo, nel meccanismo del reverse charge, sarebbe dovuto gravare solo sulla cessionaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo motivo, affermando che la risposta all'interpello ex art. 11 L. n. 212/2000 vincola l'amministrazione e il contribuente istante solo con riferimento alla specifica questione oggetto dell'istanza e non si estende automaticamente a un diverso soggetto del rapporto tributario. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La risposta dell'amministrazione all'interpello ex art. 11 dello Statuto del contribuente ha efficacia vincolante solo nei confronti del contribuente istante e solo per la specifica questione oggetto dell'istanza, non potendo essere automaticamente estesa a soggetti diversi.
  • L'istituto dell'interpello è finalizzato a garantire leale collaborazione e affidamento del contribuente, ma richiede che l'istanza sia proposta prima della condotta oggetto di chiarimento, così da giustificare l'effetto vincolante della risposta.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando le argomentazioni non consentono di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, lasciando all'interprete integrazioni con congetture.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto su una questione decisiva, gli ulteriori motivi che dipendono dalla medesima questione possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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