Cassazione Civile, Ordinanza n. 00640/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società, esercente attività di raccolta del vetro, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2003 con cui l'Ufficio contestava il mancato assoggettamento a IVA, con aliquota del 10%, delle cessioni di rottami di vetro derivanti da raccolta differenziata effettuate in favore di un'impresa cessionaria, applicando anche sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto e l'atto annullato; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, dichiarando dovuta l'IVA per il 2003 ma escludendo le sanzioni. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, per aver richiamato un presunto giudicato e un parere dell'Agenzia senza spiegare perché la questione fosse definitivamente decisa; 2) violazione dell'art. 11 dello Statuto del contribuente, sostenendo che la risposta all'interpello resa dall'Agenzia a favore della sola cessionaria non potesse vincolare anche la cedente ricorrente; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare il rapporto tra cedente e cessionaria e la destinazione del materiale vetroso; 4) omessa pronuncia sul regime del reverse charge ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 633/1972; 5) violazione della stessa norma, poiché l'IVA sarebbe stata pretesa due volte e comunque il tributo, nel meccanismo del reverse charge, sarebbe dovuto gravare solo sulla cessionaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo motivo, affermando che la risposta all'interpello ex art. 11 L. n. 212/2000 vincola l'amministrazione e il contribuente istante solo con riferimento alla specifica questione oggetto dell'istanza e non si estende automaticamente a un diverso soggetto del rapporto tributario. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro di nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza
richiamato quale norma sulla motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità della sentenza e omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo
la risposta all'interpello vincola l'amministrazione e il contribuente istante con riferimento alla sola questione oggetto dell'istanza; il silenzio nei termini equivale ad adesione alla soluzione prospettata dal contribuente; gli atti difformi sono nulli nei limiti di tale efficacia
art. 74, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
richiamato come disciplina del reverse charge per le cessioni di rottami vetrosi
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato dal giudice di merito per regolare gli effetti dell'interpello
art. 1, comma 2, D.M. n. 209/2001
richiamato dal giudice di merito come decisivo ai fini temporali degli effetti dell'interpello
Massime di principio
- La risposta dell'amministrazione all'interpello ex art. 11 dello Statuto del contribuente ha efficacia vincolante solo nei confronti del contribuente istante e solo per la specifica questione oggetto dell'istanza, non potendo essere automaticamente estesa a soggetti diversi.
- L'istituto dell'interpello è finalizzato a garantire leale collaborazione e affidamento del contribuente, ma richiede che l'istanza sia proposta prima della condotta oggetto di chiarimento, così da giustificare l'effetto vincolante della risposta.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando le argomentazioni non consentono di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, lasciando all'interprete integrazioni con congetture.
- Quando un motivo di ricorso è accolto su una questione decisiva, gli ulteriori motivi che dipendono dalla medesima questione possono restare assorbiti.
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