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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17093/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'attività di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali svolta da componenti del CO.RE.CO. nel periodo gennaio 2000-febbraio 2002, dunque oltre il termine al 31 dicembre 1999 fissato dalla legge regionale n. 17/1999. I ricorrenti avevano già agito in precedenza per ottenere l'indennità di carica prevista dall'art. 4 della l.r. n. 44/1991, ma la loro pretesa era stata definitivamente respinta. Proposta una nuova azione ex art. 2041 c.c. per indebito arricchimento, chiedevano la condanna della Regione e dell'Assessorato al pagamento di euro 196.666,75. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo insussistente l'utilitas per la pubblica amministrazione, valorizzando che gli atti di controllo erano stati compiuti da un organo privo di poteri. Con il ricorso per cassazione i componenti del CO.RE.CO. deducevano: 1) violazione degli artt. 2041, 2697 e 115 c.p.c., sostenendo che l'arricchimento/utilità fosse provato e non contestato, e che spettasse all'amministrazione provare il rifiuto della prestazione; 2) violazione dell'art. 15 dello statuto siciliano, dell'art. 130 Cost. e della l.r. n. 44/1991, assumendo che il controllo fosse ancora dovuto e necessario; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando il giudizio di insussistenza dell'utilità e la mancata considerazione della non contestazione e del fatto che solo un atto era stato dichiarato nullo; 4) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., per omessa considerazione della questione di legittimità costituzionale della l.r. n. 17/1999, già prospettata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta, pur con motivazione in parte diversa, la conclusione di rigetto della domanda: l'attività di controllo era stata svolta da un organo ormai privo di poteri e gli atti emanati dopo il 31 dicembre 1999 erano radicalmente nulli, quindi improduttivi di effetti giuridici e incapaci di generare un'utilitas apprezzabile ai fini dell'azione di arricchimento senza causa. La Corte ha anche ritenuto inammissibili le censure che miravano a rivalutare il fatto e le prove, nonché infondata la doglianza sulla questione di costituzionalità, perché irrilevante alla luce del giudicato formatosi sull'azione causale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento richiede una utilità effettiva e giuridicamente apprezzabile in favore dell'arricchito; l'attività svolta da un organo radicalmente privo di poteri, perché produttrice di atti nulli e inefficaci, non può integrare utilitas.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte respinge la tesi dei ricorrenti secondo cui l'onere di provare il rifiuto della prestazione graverebbe sull'amministrazione; nel caso concreto la doglianza non supera il rilievo decisivo della mancanza di utilitas.

  • art. 115 c.p.c.

    le censure sull'asserita non contestazione mirano in realtà a una rivalutazione del merito e non scalfiscono l'accertamento della Corte d'appello sulla carenza di utilità.

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza è inammissibile perché sollecita un diverso apprezzamento delle prove rispetto a quello compiuto dal giudice di merito.

  • art. 15 dello statuto della Regione Siciliana

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la perdurante vigenza delle funzioni di controllo, ma la censura è ritenuta irrilevante/inammissibile in presenza del giudicato sulla cessazione dei poteri dell'organo.

  • art. 130 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla soppressione della funzione di controllo; la questione resta priva di incidenza decisiva nel giudizio ex art. 2041 c.c. per effetto del giudicato formatosi.

  • l.r. Sicilia n. 44/1991

    richiamata come base dell'indennità di carica già azionata e definitivamente negata nel precedente giudizio.

  • l.r. Sicilia n. 17/1999

    ha disposto che i comitati regionali di controllo continuassero a svolgere la funzione fino al 31 dicembre 1999; dopo tale data l'organo era privo di poteri.

  • art. 342 c.p.c.

    la censura è respinta perché la questione di costituzionalità non richiedeva autonoma pronuncia in appello ai fini della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    non sussiste omessa pronuncia, poiché la questione di legittimità costituzionale era strumentale e comunque irrilevante in presenza del giudicato.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la Cassazione può confermare il dispositivo di rigetto con diversa motivazione giuridica rispetto a quella del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

  • art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • L'azione di indebito arricchimento non è esperibile quando la prestazione invocata consista in attività giuridicamente nulla, resa da un organo privo in radice del potere di agire: l'assenza assoluta di attribuzione esclude che l'attività possa produrre un'utilità apprezzabile per la pubblica amministrazione.
  • Va distinta la carenza assoluta di potere dalla carenza di potere in concreto: solo nel secondo caso l'atto, pur illegittimo, resta espressione di un potere esistente e può essere apprezzato quanto all'utilità; nel primo caso, invece, gli atti sono radicalmente nulli e improduttivi di effetti.
  • Quando il giudice di merito ha già accertato la mancanza di utilitas, le censure che in cassazione mirano a valorizzare la non contestazione o a ottenere una diversa lettura delle prove sono inammissibili se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto.
  • La questione di legittimità costituzionale è irrilevante e non determina omessa pronuncia quando non sia decisiva per la soluzione della lite, specie se la pretesa è già preclusa da un giudicato formatosi su una questione logicamente preliminare e assorbente.
  • In presenza di giudicato esterno sulla radicale inesistenza giuridica degli atti compiuti da un organo soppresso, il successivo giudizio fondato sull'arricchimento senza causa non può rimettere in discussione la validità o l'efficacia di quegli atti.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiArricchimento senza causaOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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