Cassazione Civile, Ordinanza n. 09797/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale emesso a seguito di controllo a posteriori su un certificato Form A prodotto per un'importazione di merci dichiarate di origine/provenienza Bangladesh e fruendo di trattamento preferenziale. L'autorità doganale aveva accertato la non veridicità e invalidità del certificato, con conseguente recupero dei dazi. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo: l'illegittima utilizzabilità, nel giudizio tributario, delle risultanze acquisite in un procedimento penale senza le garanzie difensive previste dal codice di procedura penale; la mancata valorizzazione della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante, da cui avrebbe dovuto desumersi la buona fede della società e un comportamento attivo dell'autorità doganale; la violazione delle regole su valutazione delle prove; l'erronea applicazione della disciplina unionale e codicistica sulla buona fede dell'importatore e sull'onere probatorio in materia di recupero a posteriori dei dazi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché gli elementi raccolti in sede penale sono utilizzabili nel processo tributario se acquisiti nel rispetto delle regole fiscali, senza che occorrano le garanzie proprie del procedimento penale. Ha esaminato unitariamente gli altri motivi e ha confermato che, in caso di certificato di origine falso, l'Ufficio deve procedere al recupero a posteriori dei dazi, salvo che l'importatore provi cumulativamente i presupposti dell'esenzione ex art. 220, par. 2, lett. b), CDC: errore delle autorità competenti, errore non ragionevolmente riconoscibile dal debitore di buona fede, e osservanza di tutte le prescrizioni vigenti. La Corte ha ribadito che l'importatore deve vigilare sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore e che la semplice ricezione iniziale del certificato o l'assoluzione penale del legale rappresentante non bastano, di per sé, a dimostrare il comportamento attivo dell'autorità doganale né la buona fede richiesta. Ha quindi confermato la decisione di merito, ritenendo che la ricorrente stesse sostanzialmente censurando una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Le garanzie procedurali penalistiche non condizionano l'utilizzabilità, nel giudizio tributario, degli elementi raccolti secondo le regole dell'accertamento fiscale.
La doglianza mirava a contestare la mancata considerazione di prove, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse comunque esaminato il materiale probatorio.
La censura non poteva tradursi in una rivalutazione del merito delle prove, non consentita in cassazione.
In materia di recupero a posteriori dei dazi, l'onere della prova della ricorrenza della buona fede e degli altri presupposti derogatori grava sull'importatore.
art. 220, § 2, lett. b), Regolamento 92/2913/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1992
La deroga al recupero a posteriori opera solo se concorrono cumulativamente errore dell'autorità competente, errore non riconoscibile dall'importatore diligente e osservanza di tutte le prescrizioni normative.
art. 24 Cost.
Non è violato dall'utilizzo, in sede tributaria, di elementi raccolti senza le formalità difensive del processo penale, per l'autonomia tra i due procedimenti.
art. 1176, secondo comma, c.c.
La diligenza richiesta all'importatore è una diligenza qualificata, commisurata alla natura professionale dell'attività esercitata.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013 e rigettati, può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel contenzioso doganale, il certificato di origine o provenienza che risulti falso o inesatto legittima, di regola, il recupero a posteriori dei dazi e fa gravare sull'importatore l'onere di provare le condizioni eccezionali che consentono di evitare il recupero.
- La deroga al recupero a posteriori ex art. 220, par. 2, lett. b), CDC richiede la prova cumulativa di un errore dell'autorità competente, dell'impossibilità per un importatore diligente di accorgersene e dell'osservanza di tutte le prescrizioni doganali.
- La buona fede dell'importatore non può essere presunta dalla mera presentazione iniziale del certificato né dall'accettazione provvisoria da parte dell'autorità doganale; l'operatore economico deve attivarsi con diligenza qualificata per verificare l'attendibilità delle informazioni fornite dall'esportatore.
- Le risultanze del procedimento penale sono utilizzabili nel giudizio tributario se acquisite secondo le regole proprie dell'accertamento fiscale; la mancanza delle garanzie difensive penalistiche non ne impedisce l'utilizzo.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio compiuto dal giudice di appello.
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