Cassazione Civile, Ordinanza n. 24063/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di sette avvisi di addebito e otto cartelle esattoriali relative a crediti previdenziali iscritti a ruolo, con deduzione di prescrizione dei crediti per inesistenza o irregolarità delle notifiche e per mancato compimento di atti interruttivi. In appello la corte territoriale ha dichiarato prescritti quattro titoli e ha rigettato l’eccezione dell’ente riscossore sulla non impugnabilità del ruolo ex art. 3-bis d.l. n. 146/2021. L’istituto previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito nella l. n. 215/2021, per avere la Corte d’appello ritenuto tale disposizione inapplicabile ai giudizi pendenti e quindi non rilevante nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, ritenendo applicabile ai processi pendenti l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, secondo il principio già affermato dalle Sezioni Unite. Poiché la parte privata non aveva allegato alcuno dei requisiti idonei a radicare uno specifico interesse ad agire per l’impugnazione autonoma del ruolo, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero processo, in ragione dello jus superveniens e del consolidamento giurisprudenziale intervenuto in epoca coeva o anteriore al ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza nel termine previsto.
art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021
La norma è qualificata come disposizione sostanziale che incide sull’interesse ad agire e si applica ai giudizi pendenti.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
La disposizione seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella fa sorgere di per sé interesse ad agire; fuori da tali casi l’interesse deve essere dimostrato.
Nel giudizio di legittimità consente il deposito di documentazione per dimostrare lo specifico interesse ad agire.
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
La Corte si riporta integralmente alle motivazioni di precedente giurisprudenza richiamata.
Richiamato solo come successiva modifica dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
Massime di principio
- L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, incide sull’interesse ad agire e si applica anche ai giudizi pendenti, poiché l’interesse ad agire ha natura dinamica e va verificato fino alla decisione.
- In materia di impugnazione di cartelle e ruoli, l’invalidità della notifica non determina automaticamente un interesse ad agire: tale interesse sussiste solo nei casi tipizzati dalla norma sopravvenuta o se risulti uno specifico pregiudizio attuale allegato e provato.
- Nel giudizio di cassazione lo specifico interesse ad agire sopravvenuto o comunque rilevante deve essere dimostrato mediante i mezzi consentiti, anche con il deposito documentale ex art. 372 c.p.c. entro i limiti temporali del giudizio di legittimità.
- Quando la norma sopravvenuta esclude in radice l’interesse ad agire per l’impugnazione autonoma del ruolo e tale interesse non è dedotto, la causa va dichiarata non proponibile e la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio.
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