Cassazione Civile, Ordinanza n. 18553/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010, emesso per omesso versamento. Il contribuente sosteneva che un immobile da lui posseduto avesse natura rurale e fosse quindi esente dall'imposta; in particolare invocava l'efficacia retroattiva della domanda di riconoscimento della ruralità presentata il 21 febbraio 2014. La CTR aveva respinto il gravame ritenendo che, per ottenere il beneficio, fosse necessario che il fabbricato risultasse iscritto al catasto nelle categorie A/6 o D/10, oppure che la domanda di variazione catastale fosse stata presentata entro il termine del 30 settembre 2012, termine ritenuto decisivo anche alla luce della disciplina speciale e della norma di interpretazione autentica del 2013. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione di legge, contestando l'esistenza di un limite temporale per il deposito delle domande di riconoscimento retroattivo della ruralità e richiamando il d.m. 26 luglio 2012, che a suo dire consentiva di utilizzare i modelli anche oltre il 30 settembre 2012 per attestare il possesso dei requisiti nei cinque anni precedenti.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività, osservando che la notificazione della sentenza impugnata non era stata eseguita a mani proprie del difensore ma ricevuta dalla madre, sicché non era idonea a far decorrere il termine breve. Nel merito, però, ha ritenuto infondato il ricorso: ha ricostruito la disciplina sull'accatastamento e sul riconoscimento della ruralità degli immobili, affermando che la retroattività quinquennale opera solo per le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70/2011 entro il termine ultimo del 30 settembre 2012. Poiché nel caso concreto la domanda era stata presentata il 21 febbraio 2014, la ruralità non poteva produrre effetti retroattivi ai fini dell'esenzione ICI. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannato il ricorrente alle spese di lite e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro della censura di violazione di legge proposta dal ricorrente.
art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario le notificazioni e comunicazioni si effettuano nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata, salvo consegna a mani proprie.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le disposizioni processuali tributarie prevalgono su quelle del codice di rito per gli aspetti specificamente disciplinati.
art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il rinvio al codice di procedura civile opera solo per alcune norme in tema di impugnazioni.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
l'esenzione ICI per i fabbricati rurali presuppone il riconoscimento formale della ruralità secondo la disciplina richiamata.
art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133
individua i requisiti sostanziali della ruralità del fabbricato.
art. 23, comma 1-bis, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14
richiamato quale base dell'esenzione per i fabbricati rurali e della necessità dell'accertamento dei requisiti.
art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106
ha introdotto la procedura di domanda di variazione catastale con effetto retroattivo quinquennale, ma entro un termine finale di presentazione.
art. 29 d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, conv. in l. 24 febbraio 2012, n. 14
anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012
ha prorogato il termine massimo per la presentazione delle domande di variazione catastale.
art. 13, comma 14-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
ha previsto che le domande presentate oltre i termini originari e fino alla conversione producono gli effetti sul riconoscimento della ruralità.
art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124
a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda
norma di interpretazione autentica che delimita la retroattività quinquennale alle domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di ICI sui fabbricati rurali, il riconoscimento della ruralità con effetti retroattivi quinquennali è subordinato alla presentazione della domanda di variazione catastale entro il termine finale previsto dalla disciplina speciale; oltre tale termine, la retroattività non opera.
- La disciplina speciale sulla ruralità degli immobili prevale sulla regola generale e deve essere interpretata restrittivamente, trattandosi di normativa eccezionale di stretta interpretazione.
- Quando l'immobile è accatastato in una categoria diversa da A/6 o D/10, il contribuente che invochi l'esenzione deve attivarsi per ottenere il corretto classamento o far valere la domanda nei modi e nei termini previsti dalla legge; in mancanza, il bene resta assoggettato a imposta.
- Nel processo tributario le notificazioni seguono le regole speciali del d.lgs. n. 546/1992; la notifica della sentenza non effettuata a mani proprie del difensore non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
- La retroattività del riconoscimento della ruralità non discende automaticamente dalla mera presentazione di una domanda autocertificata, ma solo dal rispetto delle condizioni temporali e procedurali fissate dal legislatore.
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