Cassazione Civile, Sentenza n. 21171/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Sicilia che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo al 2007, con il quale all'istante era stato attribuito il 48% degli utili accertati in capo alla Cutaia s.r.l. (quota di partecipazione della Porretto). L'Agenzia deduceva: (i) vizio di motivazione per avere la CTR motivato come se l'accertamento fosse quello verso la società e non verso la socia; (ii) errata mancata sospensione del giudizio del socio in presenza di procedimento pregiudicante sulla società; (iii) illegittima riduzione degli imponibili da parte della CTR per aver riconosciuto una percentuale forfettaria di costi senza prova a carico del contribuente; (iv) violazione delle regole sulla prova e sulla presunzione di distribuzione degli utili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione: (a) la motivazione della CTR è conforme al "minimo costituzionale" e l'utilizzo delle risultanze dell'accertamento sulla società per fondare l'accertamento in capo al socio è ammissibile in virtù della presunzione prevista dall'art. 39 DPR 600/1973; (b) la sospensione del giudizio del socio non era obbligatoria una volta che la causa pregiudicante relativa alla società era stata decisa in primo grado: in tale ipotesi la sospensione è facoltativa (art. 337 c.p.c.) e il giudice del merito può decidere, dopo valutazione prognostica, di proseguire; (c) in ordine alle deduzioni relative alla detrazione di una percentuale di costi, la Corte ha richiamato la recente interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale (sent. n. 10/2023) e la giurisprudenza successiva, affermando che il contribuente- socio può proporre prova presuntiva contraria e sostenere una incidenza percentuale forfettaria di costi da detrarre dai maggiori ricavi risultanti da indagini bancarie. Conseguentemente il ricorso viene respinto e resta in vita la decisione di merito nella parte favorevole alla socia.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Presunzione legale di attribuzione pro quota agli soci degli utili extracontabili delle società a ristretta base partecipativa; le risultanze dell'accertamento nei confronti della società possono fondare l'accertamento nei confronti del socio e invertono l'onere della prova a carico del contribuente.
art. 32, comma 1, n. 2 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in connessione con l'interpretazione della Corte Costituzionale (sent. n. 10/2023): a fronte della presunzione di ricavi non contabilizzati il contribuente può sempre proporre prova presuntiva contraria (es. percentuale forfettaria di costi).
Limiti del sindacato in sede di cassazione sulla motivazione: la verifica è circoscritta alla tutela del "minimo costituzionale" della motivazione (art. 111 Cost.), rilevabile quando vi sia omissione, motivazione apparente o manifesta contraddittorietà tale da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice.
Riferito in tema di motivazione nel processo tributario; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR soddisfacesse i requisiti essenziali richiesti.
Norma sulla sospensione del giudizio per pregiudizialità: la Corte chiarisce che la sospensione obbligatoria opera quando la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; se la causa pregiudicante è già stata decisa in primo grado la sospensione diventa facoltativa.
Consente la sospensione facoltativa del giudizio quando la causa pregiudicante è stata decisa in primo grado; il giudice del merito può sospendere o proseguire dopo una valutazione prognostica.
Richiamato nel contesto della disciplina da applicarsi in caso di conflitto tra giudicati; disciplina i rimedi nel caso di sopravvenuto conflitto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4
Norme che disciplinano i motivi di cassazione invocati: violazione di legge e motivazione insufficiente o apparente. La Corte ha rigettato i motivi attinenti alla violazione di norme di diritto sostanziale e procedurale richiamate dall'Agenzia.
Principio sull'onere della prova: in tema di accertamento fiscale il socio che intende contrastare l'attribuzione degli utili dalla società deve contestare l'effettivo conseguimento degli utili da parte della società o proporre prove contrarie (anche presuntive) ovvero dimostrare la mancata distribuzione.
Richiamato nel ricorso in collegamento alla questione della pregiudizialità e sospensione del giudizio; la Corte è intervenuta sul tema della facoltatività della sospensione una volta decisa in primo grado la causa pregiudicante.
Norme richiamate in relazione alle regole probatorie; la Corte conferma che il contribuente può offrire prova della effettiva incidenza dei costi anche mediante presunzioni, secondo i principi richiamati dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza successiva.
art. 39, comma 1-bis d.lgs. n. 546/1992
Corrispondente nel processo tributario della disciplina sulla sospensione per pregiudizialità; la Corte ha richiamato l'analogia applicabile ratione temporis e la giurisprudenza che ne definisce la portata.
Massime di principio
- In caso di accertamento bancario che rilevi ricavi non dichiarati di una società a ristretta base partecipativa, l'Amministrazione può presumere la distribuzione pro quota degli utili ai soci e utilizzare l'accertamento societario come fondamento per contestare il reddito del socio.
- Il socio può comunque opporre prova contraria: dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 10/2023 il contribuente può proporre elementi probabilistici (es. una percentuale forfettaria di costi) per ridurre i maggiori ricavi accertati derivanti da indagini bancarie.
- I procedimenti tra società e singolo socio sono autonomi: l'esistenza di una sentenza sulla società non esime il socio dall'onere di contestarne le risultanze quando impugna l'accertamento a suo carico.
- La sospensione del giudizio del socio per pregiudizialità è obbligatoria solo se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; se la causa pregiudicante è stata decisa in primo grado la sospensione è facoltativa e il giudice può proseguire previa valutazione prognostica sulla stabilità della pronuncia.
- In cassazione il controllo sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale": la censura per motivazione omessa o insufficiente è ammissibile soltanto se la sentenza risulti priva degli elementi essenziali che rendano comprensibile il ragionamento del giudice.
- In pratica, nel difendere un socio in analoga situazione conviene: (a) contestare concretamente l'effettivo conseguimento degli utili da parte della società; (b) documentare o dimostrare, anche mediante elementi presuntivi, l'incidenza dei costi sostenuti; (c) non fare affidamento automatico sulla sospensione del giudizio in caso di pronuncia già resa in primo grado sulla società.
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